
Ampliata platea per i Forfettari e riduzione contributi INPS
posted in Fiscal News by redazione
Gentile Cliente,
con la Legge di Bilancio 2025 è stata ampliata la platea dei beneficiari del Regime Forfettario, includendo dipendenti e pensionati con redditi da lavoro o pensione fino a 35.000€. Inoltre, coloro che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale INPS Artigiani e Commercianti possono richiedere una riduzione transitoria della contribuzione per tre anni.
Con la presente Informativa si intende informarLa delle novità introdotte.
Premessa
Con la Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio, viene ampliata la platea dei beneficiari del regime forfettario, includendo dipendenti e pensionati con redditi da lavoro o pensione fino a 35.000€ (anziché 30.000€) nell’anno precedente. Ulteriori novità sono state introdotte con riferimento alla riduzione contributiva INPS. In particolare, i soggetti che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alle Gestioni previdenziali Artigiani e Commercianti possono richiedere una riduzione transitoria della contribuzione per 36 mesi (3 anni), nella misura del 50%.
Regime forfettario: la novità
Sono inclusi nel regime forfettario i dipendenti e i pensionati che nell’anno precedente hanno redditi da lavoro o pensione superiori a 30.000€ purché rimangano nel limite di 35.000€.
Il limite di 30.000€ fino ad ora vigente è stato innalzato a 35.000€ solo per il 2025. Dal 2026, salvo proroghe, la soglia per l’accesso o il mantenimento del regime agevolato sarà di nuovo fissata a 30.000€.
Normativa vigente al 2024 | Normativa vigente nel 2025 |
La clausola di esclusione preclude l’applicazione del regime forfettario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000€. | La clausola di esclusione preclude l’applicazione del regime forfettario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 35.000€. |
2026: la soglia torna a 30.000€ (salvo proroghe) |
NOTA BENE – Per espressa previsione normativa, il limite è irrilevante se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
Riduzione contributiva artigiani e commercianti
Viene introdotta la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione per 36 mesi (3 anni), nella misura del 50%, per i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti.
Possono richiederla | Sì | è | Neo iscritti all’Artigianato o al Commercio (titolari di impresa, collaboratori familiari e soci lavoratori) |
No | è | Iscritti all’INPS Gestione Separata (e nemmeno gli iscritti alle casse di previdenza private, salvo diversa espressa indicazione in tal senso da parte di ciascuna Cassa interessata) |
ATTENZIONE! La riduzione contributiva al 50% non è cumulabile con alcun altro tipo di riduzione contributiva. Non è possibile fruire contemporaneamente della riduzione dei contributi al 50% per i primi tre anni e della riduzione al 35% . Al ricorrere dei requisiti, le ulteriori agevolazioni potranno essere richieste decorso il triennio di agevolazione al 50%.
INFORMA – La riduzione del 50% della contribuzione dovuta impatta sia sui contributi fissi, dovuti sul reddito minimale, che sui contributi proporzionali dovuti sul reddito eccedente il minimale e, dal punto di vista dell’accreditamento dei contributi ai fini pensionistici, l’ammontare del reddito dichiarato sarà determinante.
I contributi ridotti verranno accreditati proporzionalmente al reddito minimale, con la conseguenza che, se il reddito dichiarato si assesta sotto il minimale, di fatto un soggetto rientrante nell’agevolazione verserà la metà dei contributi dovuti da un contribuente che invece non gode dell’agevolazione stessa ma, contemporaneamente, si vedrà accreditare ai fini pensionistici solo sei mesi, invece di dodici.
ATTENZIONE! Ciò non significa che il soggetto che richiede e ottiene l’agevolazione si veda sempre decurtare sei mesi ai fini pensionistici. Infatti, ipotizzando un reddito dichiarato pari almeno il doppio del reddito minimale, di fatto gli ammontari dovuti (tra contribuzione fissa e contribuzione proporzionale) saranno pari a quelli versati sul reddito minimale da un contribuente privo dell’agevolazione stessa, e quindi l’accredito ai fini pensionistici sarà pieno, 12 mesi.