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Opposizione comunicazione dati sanitari via Web: si parte dal 10 febbraio

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Il D.L. 21 novembre 2014, n. 175 all’art. 3 comma 3 prevede che a partire da quest’anno  ai fini della elaborazione della dichiarazione dei  redditi,  le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari, le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica ambulatoriale, le strutture per  l’erogazione  delle  prestazioni  di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  inviano al Sistema tessera  sanitaria,  secondo  le  modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  26  marzo  2008, attuativo  dell’articolo  50,  comma  5-bis,  del  Decreto-Legge   30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  i  dati  relativi alle prestazioni erogate  nel  2015  ad  esclusione  di  quelle  già previste nel comma  2,  ai  fini  della  loro  messa  a  disposizione dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono opporsi all’invio dei suddetti dati all’Agenzia.

 

Modalità di comunicazione dell’opposizione

Per le spese e i relativi rimborsi del 2015, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:

  • dal 10 febbraio al 9 marzo 2016, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
  • fino al 31 gennaio 2016, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. La comunicazione diretta non è più praticabile in quanto il termine è ovviamente spirato.

 

Al fine dell’esercizio dell’opposizione, con Provvedimento n. 164464 del 26 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente Provvedimento direttoriale del 31 luglio 2015 prevedendo appunto che, per l’anno 2016, gli assistiti possano esercitare la propria opposizione all’invio dei dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate, in relazione ad ogni singola voce, via web dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016. A partire dal 2017, diversamente, l’opposizione potrà essere effettuata, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Di conseguenza, il Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 10 marzo 2016, ai fini del 730 precompilato, metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti.

 

17 Feb 2016

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