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Diritto camerale annuale entro il 30 giugno 2025

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Premessa

Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). In particolare, sono tenuti al versamento:

  • i soggetti già iscritti nel registro delle imprese, oppure nel REA;
  • i soggetti che si iscrivono nel corso del 2025.

Gli importi sono definiti in base a una ripartizione fra:

  • soggetti che pagano in misura fissa;
  • soggetti che pagano in misura proporzionata al fatturato dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti.
DATA 01.01.2025
ISCRIZIONE Già iscritta Si iscrive
MODALITÀ DI VERSAMENTO Unica soluzione
®     modello F24

®     sistema PagoPa

®     modello F24

®     addebito diretto

®     sistema PagoPa

 

TERMINE DI VERSAMENTO Entro il termine per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi ®     contestualmente alla presentazione della domanda

®     entro 30 giorni successivi alla presentazione della domanda

Soggetti obbligati ed esonerati

Soggetti obbligati – le imprese individuali;

– le società semplici;

– le società commerciali;

– le cooperative e le società di mutuo soccorso;

– i consorzi e le società consortili;

– gli enti pubblici economici;

– le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;

– i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);

– le società tra avvocati D.Lgs. 96/2001;

– società tra professionisti;

– le PMI innovative;

– le imprese in concordato preventivo – amministrazione controllata;

– le imprese in amministrazione straordinaria;

– le imprese in liquidazione volontaria;

– le imprese inattive.

Soggetti esonerati – le imprese per cui sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, tranne nei casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa;

– le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nel 2024, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30.01.2025;

– le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato nel 2024 il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30.01.2025;

– le società cooperative sciolte per atto dell’Autorità governativa;

– le start-up innovative e gli incubatori certificati.

Le misure fisse

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025 sono:

 

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE  
Imprese che pagano in misura fissa Importi 2025 Unità locale
·        Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00  

€ 8,80

·        Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
·        Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
·        Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
·        Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
·        Soggetti iscritti esclusivamente al REA € 15,00
·        Imprese con sede principale all’estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

Le misure commisurate al fatturato

Sono tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato IRAP:

  • Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società di capitali
  • Società cooperative
  • Società di mutuo soccorso
  • Consorzi con attività esterna
  • Enti economici pubblici e privati
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000
  • G.E.I.E. – Gruppo Europeo di Interesse economico.

È necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi determinati in tale modo dovranno essere ridotti del 50 per cento e arrotondati inizialmente alla seconda cifra decimale e poi all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

 

Scaglioni di fatturato IRAP 2024

(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)

 

 

Aliquote

 

Conteggio facilitato – importi pre-riduzione e senza maggiorazione

Da euro Ad euro
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa) € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

 

€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000

fino ad un massimo di € 40.000,00

NOTA BENE  – La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. Lo stesso dicasi per l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, che è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Termini di versamento

Il termine del versamento del diritto dovuto, per le imprese già iscritte al 1° gennaio 2025, coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi entro il 30 giugno 2025, oppure entro il 31 luglio 2025 con maggiorazione.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine.

 ATTENZIONE! In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto. In caso di omesso versamento sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 30% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

Invece, i soggetti che si iscrivono nel corso del 2025 dovranno effettuare il versamento del diritto annuale al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite modello F24. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di “pagoPA”.

NOTA BENE – Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese.

RICORDAhttps://dirittoannuale.camcom.it/cada-api/home al seguente link è possibile calcolare ed effettuare il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio.

Incremento del diritto annuale triennio 2023-2025

Con il decreto 23 febbraio 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

Le Camere di Commercio sono obbligate all’invio, tramite Unioncamere, entro il 30 giugno 2025, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati. Unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2024, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2024.

Pertanto, tali camere di commercio sono tenute a presentare la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale 2024, unitamente alle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

Camere di commercio Siciliane

Con il Decreto Ministeriale 2 maggio 2025, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entra ufficialmente in vigore l’incremento del 50% del diritto annuale per le Camere di commercio siciliane di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani per gli anni 2025, 2026 e 2027. 

INFORMA – Le predette Camere di Commercio dovranno trasmettere entro il 31 gennaio 2026, 2027 e 2028, al Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione VI – Sistema Camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, una relazione sullo stato di attuazione della misura strutturale relativa al trasferimento del carico pensionistico, comprensiva della quantificazione delle risorse accantonate allo scopo, attestata dai rispettivi collegi dei revisori.

La relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi di risanamento e sullo stato di attuazione del piano è attesa entro il 31 gennaio 2028.

Entrambe le relazioni dovranno essere corredate dal parere dei collegi dei revisori e dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato.

L’importo maggiorato del diritto annuale dovrà essere versato contestualmente al diritto annuale ordinario, secondo le scadenze previste dall’art. 17, comma 3, lett. a), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ossia entro il termine previsto per il versamento della prima rata dell’acconto e del saldo delle imposte sui redditi.

NOTA BENE – Le imprese che hanno già versato l’importo ordinario per il 2025 prima della pubblicazione del decreto, ossia prima del 29 maggio 2025, effettueranno il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2026.

05 Lug 2025

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