
Acconto IMU 2025
posted in Fiscal News by redazione
Premessa
Lunedì 16 giugno 2025 è l’ultimo giorno per effettuare il versamento dell’acconto IMU dovuto per il 2025 senza incorrere in sanzioni.
In caso di omesso o tardivo versamento, dal 17 giugno 2025 sarà possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.
L’IMU
Presupposto dell’imposta | ® Possesso di immobili
× non colpisce l’abitazione principale, eccetto che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. “di lusso”). |
||
Soggetto attivo | È il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. | ||
Soggetti passivi | sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono altresì soggetti passivi:
|
||
Computo imposta | L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
|
||
Versamenti |
L’IMU deve essere versata in due rate:
È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno. |
||
1° rata – 16 giugno | è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi del 2024.
ATTENZIONE! Se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul sito internet www.finanze.gov.it, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate. |
||
2° rata – 18 dicembre | deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento | ||
Enti non commerciali | 1° rata – 16 giugno anno n | di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente | |
2° rata – 16 dicembre anno n | |||
3° rata – 16 giugno anno n+1 | a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. |
Abitazione principale
L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
INFORMA – Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Categorie catastali NON di lusso
A2, A3, A4, A5, A6 e A7 |
ü ESENTI IMU |
Categorie catastali di lusso
A1, A8 E A9 |
× NON ESENTI IMU
In tal caso, dall’imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. |
ATTENZIONE! Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza in immobili diversi: | ||
î situati nello stesso Comune | î ubicati in comuni diversi | |
l’esenzione IMU si applica a ciascun immobile |
Assimilazioni all’abitazione principale
|
Base imponibile
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
Tipologia | Base imponibile IMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscritto in catasto | Valore catastale
(rendita rivalutata del 5% x moltiplicatore)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificabile categoria “D”
· Non iscritto in catasto · Interamente posseduto da un’impresa · Distintamente contabilizzato |
Valore contabile
(costo di bilancio x coefficiente ministeriale[1])
NOTA BENE – In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aree fabbricabili | il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno, avendo riguardo:
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreni agricoli | il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 135. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non iscritto in catasto, diverso dai predetti | Rendita “proposta” |
[1] aggiornato annualmente.
NOTA BENE – le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Riduzioni base imponibile
Riduzione al 75% | æ abitazioni locate a canone concordato |
Riduzione base imponibile al 50% | æ fabbricati di interesse storico o artistico;
æ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; æ le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. æ per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. |
Aliquote
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
Il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
- approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento
A decorrere dall’anno 2025, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all’applicazione informatica.
RICORDA – la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote di base e non quelle vigenti nell’anno precedente.
Tipologia immobile | Aliquota di base | Aliquota min | Aliquota max |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% | 0% | 0,1% |
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze | 0,50% |
0 |
0,60% |
Terreni agricoli | 0,76% | 0 | 1,06% |
Immobili ad uso produttivo, categ. D | 0,86% | 0,76% | 1,06% |
Altri immobili | 0,86% | 0 | 1,06% |
Aree fabbricabili | 0,86% | 0 | 1,06% |
Esenzioni
RICORDA – la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. In tal caso, il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Esenzioni a regime
ü gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; ü i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; ü i fabbricati con destinazione ad usi culturali; ü i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; ü i fabbricati di proprietà della Santa Sede; ü i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ü gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali; ü immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali; ü fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9; per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
RICORDA – Dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.
Terreni agricoli come di seguito qualificati: ü posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione; ü ubicati nei comuni delle isole minori; ü a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ü ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della GU n. 141/1993. |
ATTENZIONE! Sospensione adempimenti CAMPI FLEGREI
È prevista la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari (incluso l’acconto IMU) e contributivi, per i soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli immobili:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in base ad appositi provvedimenti, a seguito del sisma del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei
- danneggiati per i quali, all’8 maggio 2025, sia stata chiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.
Modalità di versamento
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino postale c/c 1008857615;
piattaforma PAgoPA o CAD.
Compilazione
F24 |
|
Codici tributo IMU | |
Codici tributo | Descrizione |
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3913 | Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati |
3925 3930 |
Immobili categoria D:
· Imposta destinata allo Stato · Incremento destinato al Comune |
3939 | Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita |
Soggetto tenuto al versamento – fattispecie particolati | |
Multiproprietà | chi amministra il bene |
Parti comuni edificio | amministratore del condominio |
Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa | curatore o il commissario liquidatore, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. |
Dichiarazione IMU
L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Quindi, la presentazione della Dichiarazione IMU per l’anno 2024 scade il 30 Giugno 2025.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
L’unica eccezione è rappresentata dagli enti non commerciali poiché tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU ogni anno.
La dichiarazione può:
- essere consegnata direttamente al comune in cui è situato l’immobile, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta;
- essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento;
trasmessa telematicamente, tramite l’accesso autenticato nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
ILIA – Friuli-Venezia Giulia
Dal 1° gennaio 2023, nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, è in vigore l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce l’IMU. Per il versamento dell’imposta in argomento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
Codici tributo | Descrizione |
5900 | Abitazione principale e relative pertinenze |
5901 | Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata |
5903 | Fabbricati rurali ad uso strumentale |
5904 | Terreni |
5905 | Aree fabbricabili |
5906 | Immobili categoria D e strumentali |
5907 | Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all’attività economica |
5908 | Fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D |
5909 | Altri immobili |
5910 | Interessi da attività di accertamento |
5911 | Sanzioni da attività di accertamento |
Accertamento e sanzioni
In presenza di omesso o tardivo versamento dell’IMU viene applicata una sanzione del 25%. La regolarizzazione della violazione può essere effettuata fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso.
Sanzione ridotta | Termine versamento regolarizzazione | |
0,083% giornaliero | 1/10 dell’0,833% per giorno | Entro 14 gg. dalla scadenza |
1,25% | 1/10 del 12,5% | Dal 15° al 30° giorno della scadenza |
1,39% | 1/9 del 12,5% | Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
3,125% | 1/8 del 30% | Dal 91° al termine della presentazione della dichiarazione inerente l’anno della violazione |
3,572% | 1/7 del 25% | Entro 2 anni dalla scadenza |
4,17% | 1/6 del 25% | in presenza di comunicazione dello schema di atto, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. |
Fattispecie | Sanzione | |||
omessa presentazione della dichiarazione | dal 100 % al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50€ | |||
infedele dichiarazione | dal 50 % al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50€ | |||
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario | da 100€ a 500€ | |||
risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica | da 50 a 200 € | |||