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News fiscali

Acconto IMU 2025

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Premessa

Lunedì 16 giugno 2025 è l’ultimo giorno per effettuare il versamento dell’acconto IMU dovuto per il 2025 senza incorrere in sanzioni.

In caso di omesso o tardivo versamento, dal 17 giugno 2025 sarà possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.

L’IMU

Presupposto dell’imposta ® Possesso di immobili

×       non colpisce l’abitazione principale, eccetto che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (c.d. “di lusso”).

Soggetto attivo È il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
Soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono altresì soggetti passivi:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice,
  • il concessionario di aree demaniali,
  • il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Computo imposta L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
 

 

Versamenti

L’IMU deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2025
  • e la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre 2025.

È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

1° rata – 16 giugno è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi del 2024.

ATTENZIONE! Se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul sito internet www.finanze.gov.it, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

2° rata – 18 dicembre deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento
Enti non commerciali 1° rata – 16 giugno anno n di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente
2° rata – 16 dicembre anno n
3° rata – 16 giugno anno n+1 a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

Abitazione principale

L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 INFORMA – Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Categorie catastali NON di lusso

A2, A3, A4, A5, A6 e A7

ü  ESENTI IMU
Categorie catastali di lusso

A1, A8 E A9

×       NON ESENTI IMU

In tal caso, dall’imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

ATTENZIONE! Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

  Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza in immobili diversi:
î situati nello stesso Comune î ubicati in comuni diversi
l’esenzione IMU si applica a ciascun immobile

 

Assimilazioni all’abitazione principale

  •  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Base imponibile

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

Tipologia Base imponibile IMU
Iscritto in catasto Valore catastale

(rendita rivalutata del 5% x moltiplicatore)

Tipologia fabbricato Moltiplicatore IMU
·     Da A/1 a A/11 esclusa A/10

·     C/2, C/6 e C/7

160
·     B, C/3, C/4 e c/5 140
·     A/10 e D/5 80
·     D (esclusa D/5) 65
·     C/1 55
Classificabile categoria “D”

·  Non iscritto in catasto

·  Interamente posseduto da un’impresa

·  Distintamente contabilizzato

Valore contabile

(costo di bilancio x coefficiente ministeriale[1])

 

NOTA BENE – In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

 

Coefficienti ministeriali fissati dal DM 14 marzo 2025
ANNO COEFFICIENTE   ANNO COEFFICIENTE   ANNO COEFFICIENTE
2025 1,00 2010 1,32 1995 2,04
2024 1,00 2009 1,34 1994 2,11
2023 1,02 2008 1,39 1993 2,15
2022 1,14 2007 1,44 1992 2,17
2021 1,19 2006 1,48 1991 2,21
2020 1,19 2005 1,52 1990 2,32
2019 1,20 2004 1,61 1989 2,42
2018 1,22 2003 1,66 1988 2,53
2017 1,22 2002 1,72 1987 2,74
2016 1,23 2001 1,76 1986 2,95
2015 1,23 2000 1,82 1985 3,16
2014 1,23 1999 1,85 1984 3,37
2013 1,24 1998 1,87 1983 3,58
2012 1,27 1997 1,92 1982 3,79
2011 1,30 1996 1,98
Aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno, avendo riguardo:

  • alla zona territoriale di ubicazione,
  • all’indice di edificabilità,
  • alla destinazione d’uso consentita,
  • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
  • ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 135.
Non iscritto in catasto, diverso dai predetti Rendita “proposta”

[1] aggiornato annualmente.

NOTA BENE – le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Riduzioni base imponibile

Riduzione al 75% æ  abitazioni locate a canone concordato
Riduzione base imponibile al 50% æ  fabbricati di interesse storico o artistico;

æ  fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

æ  le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

æ  per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Aliquote

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

Il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

  • approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento
  • pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento

A decorrere dall’anno 2025, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all’applicazione informatica.

RICORDA – la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote di base e non quelle vigenti nell’anno precedente.

Tipologia immobile Aliquota di base Aliquota min Aliquota max
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% 0% 0,1%
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 0,50%  

0

 

0,60%

Terreni agricoli 0,76% 0 1,06%
Immobili ad uso produttivo, categ. D 0,86% 0,76% 1,06%
Altri immobili 0,86% 0 1,06%
Aree fabbricabili 0,86% 0 1,06%

Esenzioni

RICORDA – la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. In tal caso, il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Esenzioni a regime

ü  gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

ü  i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

ü  i fabbricati con destinazione ad usi culturali;

ü  i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

ü  i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

ü  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

ü  gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali;

ü  immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali;

ü  fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

RICORDADal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.

 

Terreni agricoli come di seguito qualificati:

ü  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;

ü  ubicati nei comuni delle isole minori;

ü  a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

ü  ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della GU n. 141/1993.

ATTENZIONE! Sospensione adempimenti CAMPI FLEGREI

È prevista la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari (incluso l’acconto IMU) e contributivi, per i soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli immobili:

  • danneggiati e sgomberati per inagibilità in base ad appositi provvedimenti, a seguito del sisma del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei
  • danneggiati per i quali, all’8 maggio 2025, sia stata chiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Modalità di versamento

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • modello F24;
  • bollettino postale c/c 1008857615;

piattaforma PAgoPA o  CAD.

Compilazione

F24

Nel compilare il modello F24 bisogna:
ð  indicare il codice catastale del comune in cui sono ubicati gli immobili;
ð  indicare il codice tributo che identifica la tipologia di immobile per il quale si sta versando il tributo;
ð  barrare la casella “Acconto” o “Saldo” a seconda di ciò che si sta versando;
ð  barrare la casella “Ravvedimento” se trattasi di versamento per ravvedimento;
Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo
ð  indicare il n. di immobili, in corrispondenza del codice tributo, per i quali si sta effettuando il versamento;
ð  indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il tributo (es. 2025);
ð  indicare l’importo che si sta versando;
ð  indicare l’importo dell’eventuale credito che si sta utilizzando in compensazione.
Codici tributo IMU
Codici tributo Descrizione
3912 Abitazione principale e relative pertinenze
3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 Terreni
3916 Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati
 

3925

3930

Immobili categoria D:

·      Imposta destinata allo Stato

·      Incremento destinato al Comune

3939 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Soggetto tenuto al versamento – fattispecie particolati
Multiproprietà chi amministra il bene
Parti comuni edificio amministratore del condominio
Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa curatore o il commissario liquidatore, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Dichiarazione IMU

L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Quindi, la presentazione della Dichiarazione IMU per l’anno 2024 scade il 30 Giugno 2025.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

L’unica eccezione è rappresentata dagli enti non commerciali poiché tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU ogni anno.

La dichiarazione può:

  • essere consegnata direttamente al comune in cui è situato l’immobile, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta;
  • essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento;

trasmessa telematicamente, tramite l’accesso autenticato nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

ILIA – Friuli-Venezia Giulia

Dal 1° gennaio 2023, nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, è in vigore l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce l’IMU. Per il versamento dell’imposta in argomento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

Codici tributo Descrizione
5900 Abitazione principale e relative pertinenze
5901 Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata
5903 Fabbricati rurali ad uso strumentale
5904 Terreni
5905 Aree fabbricabili
5906 Immobili categoria D e strumentali
5907 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all’attività economica
5908 Fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D
5909 Altri immobili
5910 Interessi da attività di accertamento
5911 Sanzioni da attività di accertamento

Accertamento e sanzioni

In presenza di omesso o tardivo versamento dell’IMU viene applicata una sanzione del 25%. La regolarizzazione della violazione può essere effettuata fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso.

Sanzione ridotta Termine versamento regolarizzazione
0,083% giornaliero 1/10 dell’0,833% per giorno Entro 14 gg. dalla scadenza
1,25% 1/10 del 12,5% Dal 15° al 30° giorno della scadenza
1,39% 1/9 del 12,5% Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,125% 1/8 del 30% Dal 91° al termine della presentazione della dichiarazione inerente l’anno della violazione
3,572% 1/7 del 25% Entro 2 anni dalla scadenza
4,17% 1/6 del 25% in presenza di comunicazione dello schema di atto, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
Fattispecie Sanzione
omessa presentazione della dichiarazione dal 100 % al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50€
infedele dichiarazione dal 50 % al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50€
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario da 100€ a 500€
risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica da 50 a 200 €

 

26 Mag 2025

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