menu

+39 0422 725466

info@gesasrl.eu

News fiscali

Premi INAIL 2015-2016: versamento III rata

posted in Fiscal News by

 

Siamo giunti al terzo appuntamento dell’anno per chi ha optato per il versamento rateale dei premi INAIL, riferiti all’Autoliquidazione 2015-2016.

Sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965. In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita.

 

Novità. Preme ricordarLe, sin da ora, che da quest’anno sono cambiate le modalità di comunicazioni delle basi di calcolo per stabilire il premio da pagare all’INAIL. Gli interessati, infatti non riceveranno più, come negli anni passati, la comunicazione delle basi di calcolo del premio assicurativo tramite posta elettronica certificata (Pec) oppure, ove mancante o non attiva  la casella Pec, mediante la posta ordinaria (email), ma saranno resi noti direttamente sul portale dell’INAIL, la quale informerà l’utenza – entro la fine di ogni anno – l’avvenuta pubblicazione della “comunicazione delle basi di calcolo”, attraverso apposito avviso sul sito istituzionale. Tuttavia, in fase transitoria e solo per l’autoliquidazione 2015/2016, agli utenti che non risultano aver mai utilizzato i servizi telematici, la comunicazione delle basi di calcolo, oltre ad essere disponibile nel nuovo servizio online, sarà trasmessa con le consuete modalità (Pec e e-mail).

 

Il prossimo 22 agosto 2016 (il 20 cade di sabato) scade l’ultimo giorno utile per il versamento della III rata del premio di autoliquidazione 2015/2016.

In realtà, il termine originariamente fissato per il 16 agosto è stato differito dal Decreto Semplificazioni Burocratiche (art. 3-quarter della L. n. 44/2012), il quale afferma che gli adempimenti fiscali – compresi i premi assicurativi e/o dei relativi accessori – che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

 

Sul punto, Le ricordiamo che l’importo determinato a febbraio dello scorso anno dal Vostro Consulente, è comprensivo della riduzione fissata annualmente, con apposita Determina del Presidente dell’INAIL.

Per quest’anno, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128 ha stabilito che la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, è pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016

Per dovizia di informazione Le precisiamo che la misura della riduzione da applicare, così come previsto dalla Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2015, è la seguente:

  • 15,38% per il premio di regolazione 2015;
  • 16,61% per il premio di rata 2016.

 

La terza rata va versata mediante modello F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI – INAI”.

  • Codice sede: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Il codice della sede, composto sempre di cinque numeri, è reperibile sul sito www.inail.it – inail – uffici territoriali L’elenco dei “Codici sede INAIL” è pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo agenziaentrate.gov.it.
  • Codice ditta: indicare il Codice ditta;
  • C.: indicare il codice di controllo.
  • Numero di riferimento: occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi:
  • Premio di autoliquidazione INAIL: riportare il numero 902016, che individua la richiesta di pagamento dell’autoliquidazione 2015/2016;
  • Contributi Associativi: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna “CODICE PER F24”, sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di calcolo premi”.
  • Causale: indicare “P”.
  • Importi a debito versati:
  • Premio INAIL: indicare l’importo del premio da versare (v. campo 3 del “Riepilogo delle somme da pagare”);
  • Contributi Associativi: indicare l’importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell’importo indicato nel campo “Anticipo calcolato dall’INAIL”, sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di calcolo premi”.
  • Importi a credito compensati:
  • Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro: indicare l’importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24.
  • Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l’importo nel campo “importi a credito compensati”;
  • Riga successiva: indicare il numero di richiesta dell’importo a debito e il relativo importo nel campo “importi a debito versati”.
  • Premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro: indicare l’importo del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24.
  • Prima riga: indicare il numero di richiesta dell’importo a credito da compensare, inserendo l’importo nel campo “importi a credito compensati”;
  • Riga successiva: indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo “importi a debito versati”.

Vediamo di seguito le specifiche alle quali attenersi per il corretto adempimento facoltativo.

 

Da ricordare

A completezza di quanto finora esposto, e per il corretto assolvimento dell’adempimento, Le ricordiamo che:

  • il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. L’eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni;
  • il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI COMEPNSAZIONE, IL DATORE DI LAVORO DEVE VERIFICARE PRESSO LA SEDE INAIL L’EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL CREDITO STESS.

 

Con la presente si intende portare alla conoscenza dei Sigg.ri Clienti interessati che lo studio è a disposizione per l’elaborazione dell’Autoliquidazione INAIL.

RICORDIAMO INOLTRE, CHE I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI PREMI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE 2015-2016 DA RISPETTARE SONO I SEGUENTI:

  1. entro il 16 febbraio 2016 si doveva versare la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
  2. entro il 16 maggio 2016 si doveva versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00172603;
  3. entro il 22 agosto 2016 si deve versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00349041;
  4. infine entro il 16 novembre 2016 si dovrà versare la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00525479.

 

Scadenza rate Importo Coefficienti
16 febbraio 2016 25% Non sono previsti interessi
16 maggio 2016 25% 0,00172603
22 agosto 2016 25% 0,00349041
16 novembre 2016 25% 0,00525479

 

Per quest’anno il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è pari allo 0,7% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2014 determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze).

 

Per le PAT (Posizioni assicurative territoriali) di nuova emissione, il datore di lavoro:

  1. doveva versare il 50% dei premi dovuti (pari alle prime dure rate senza interessi), entro il 16 giugno 2016;
  2. deve versare il 25% dei premi dovuti, entro il 22 agosto 2016, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00116986.
  3. Dovrà versare il restante 25% dei premi dovuti, entro il 16 novembre 2016, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00293425.

 

Scadenza rate Importo Coefficienti
16 giugno 2016 50% Non sono previsti interessi
22 agosto 2016 25% 0,00116986
16 novembre 2016 25% 0,00293425

 

Casi pratici

Ipotizziamo che un’impresa costituita a fine dicembre chiede di pagare un importo di 10.000 euro con l’opzione della Legge 449/1997. In tal caso, avremo una rata di 2.500 euro l’una (10.000/4) da pagare entro le seguenti scadenze:

  • 16 giugno 2016 (I e II rata): pari a 5.000 euro;
  • 20 agosto 2016 (III rata): pari a 2.500 euro;
  • 16 novembre 2016 (IV rata): pari a 2.500 euro.

Come specificato in tabella, sulla prima scadenza non si applica nessun tasso d’interesse, ma sulla seconda e terza dovremo tenere conto del tasso d’interesse dello 0,7%, al netto dell’1,01%. Quindi avremo:

  • 500 euro/1,01= 2.475,25 euro.

Ora bisogna calcolare l’interesse sulla seconda e terza scadenza, che si ottiene come segue;

  • 475,25*0,70%*61/365= 2,90 euro (seconda scadenza);
  • 475,25*0,70%*153/365= 7,26 euro (terza scadenza).

In definitiva; l’importo delle rate sarà pari a:

  • 502,90 euro (seconda scadenza);
  • 507,26 euro (terza scadenza).

 

CHECK LIST
DENOMINAZIONE  
CODICE FISCALE  
P. IVA (EVENTUALE)  
soggetti interessati qdatori di lavoro che, nell’esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965.

qDATORI DI lavorato che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali:

o    i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale;

o    gli artigiani;

o    il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze;

o    i partecipanti all’impresa familiare;

o    gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale.

documentazione necessaria qPRENDERE VISIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI TELEMATICHE

qMODELLO “1031” CHE ATTESTA LA VOLONTà DI OPTARE PER IL PAGAMENTO IN 4 RATE

qDOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL CLIENTE

qCODICE FISCALE DEL CLIENTE.

qMODELLO F24 COMPILATO CON I DATI RELATIVI ALLA TERZA RATA DEL PREMIO INAILL

RECAPITI NECESSARI

AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI

 

MAIL _____________________________________________

 

TELEFONO ________________________________________

 

FAX ______________________________________________

 

 

 

 

12 Set 2016

related posts