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Modello IVA TR secondo trimestre: check list

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Chi ha partita IVA ed esegue la liquidazione IVA, può chiedere il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione, del credito IVA (che scaturisce dalla stessa liquidazione IVA) riguardante i primi tre trimestri dell’anno. A tal fine, la richiesta, deve essere fatta attraverso la presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello IVA TR.

Modello IVA TR
Requisito per poter presentare il modello
Possono presentare il modello IVA TR, i soggetti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza d’imposta (IVA) detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte:

  • il rimborso di questa somma;
  • oppure l’utilizzo in compensazione (orizzontale) per pagare anche altri tributi, contributi e premi.

Si tenga presente che, oggetto della richiesta di rimborso o dell’utilizzo in compensazione può essere solo l’eccedenza risultante dalla liquidazione IVA del trimestre di riferimento, senza la possibilità di riportare il credito proveniente da trimestri precedenti.

Un contribuente, con riferimento al II° trimestre 2017 presenta una situazione di questo tipo:

IVA a credito proveniente da I° trimestre = 6.000;

IVA acquisti = 8.000;

IVA vendite = 3.000;

IVA a credito = (6.000 + 8.000) – 3.000 = 11.000.

In tal caso, ai fini della presentazione del modello IVA TR per il II° trimestre, deve essere presa in considerazione solo l’IVA acquisti riferita al II° trimestre (ossia 8.000), escludendo l’IVA a credito proveniente dal I° trimestre (ossia 6.000).

Dunque:

(8.000 – 3.000) = 5.000

L’eccedenza IVA detraibile riferita al II° trimestre è superiore a 2.582,28 e, quindi, la società (se avente i presupposti) può presentare il modello IVA TR per il secondo trimestre.


Modalità e termini di presentazione

Il modello va presentato:

  • Telematicamente (software gratuito disponibile al seguente link) entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Pertanto:

Termini presentazione modello IVA TR
Trimestre Termine
I° trimestre 2017 30 aprile
II° trimestre 2017 31 luglio
III° trimestre 2017 31 ottobre
IV trimestre 2017 È escluso, poiché la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione va fatta direttamente nella dichiarazione IVA annuale al Quadro VX.
Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Compensazione o rimborso: le regole

Per l’utilizzo in compensazione o per la richiesta di rimborso dal modello IVA TR, occorre seguire regole particolari. In merito alla richiesta di compensazione, le regole hanno subito modifiche ad opera del D.L. 50/2017 ma tali modifiche troveranno applicazione solo a partire dalle richieste di compensazione relative al II° trimestre 2017 (modello IVA TR da presentare entro il 31/07/2017).

NOVITÀ
Regola Decorrenza
Chi intende utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sul modello IVA TR da cui emerge il credito. In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile, è ammessa la sottoscrizione del modello da parte dell’organo di controllo. Modello IVA TR II° trimestre 2017 da presentare entro il 31/07/2017

La tabella che segue riporta il dettaglio delle nuove regole:

Utilizzo in compensazione

(modello IVA TR II° trimestre 2017)

Importo da utilizzare Utilizzo in compensazione Regola
Fino a 5.000 euro Dal giorno successivo la presentazione del modello IVA TR  

La verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro va sempre effettuata con riguardo ai crediti chiesti in compensazione per tutti i trimestri dell’anno.

Oltre 5.000

(obbligo di visto di conformità)

Dal giorno 10° giorno successivo alla presentazione del modello (necessità di visto di conformità)

In merito alla richiesta di rimborso continuano, invece, a valere le seguenti regole:

Regole per la richiesta di rimborso da modello IVA TR
  • Fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
  • oltre i 30.000 euro c’è possibilità di ottenere i rimborsi senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza (modello TR) munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. Tale dichiarazione sostitutiva è resa all’interno dello stesso modello IVA TR alla sezione 3 del Quadro TD, dove occorrerà barrare le caselle presenti e apporre la relativa sottoscrizione.

Con riferimento al rimborso, inoltre, occorre tener presente che:

  • c’è obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro nelle ipotesi di situazioni di rischio (contribuenti c.d. rischiosi) e cioè quando il rimborso è richiesto:
  • da soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  • al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  • al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  • all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  • da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività;
  • in tutti i casi, la soglia dei 30.000 euro va verificata con riferimento alla somma dei crediti chiesti a rimborso per tutto il periodo d’imposta.

 

28 Lug 2017

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