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Il “bonus pubblicità”

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La Manovra Correttiva (D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017 in vigore dal 24.06.2017), all’art. 57-bis, ha introdotto un nuovo credito d’imposta definito “bonus pubblicità” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.

Il credito d’imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per tali campagne pubblicitarie.

Beneficiari

La norma istitutiva del nuovo “bonus pubblicità” fa riferimento in generale a:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.

Pertanto, stando al tenore della norma, il bonus in esame spetta a tali soggetti a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale.

Investimenti agevolabili

Il bonus pubblicità spetta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie su:

  • stampa quotidiana e periodica;
  • emittenti televisive;
  • emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È necessario, però, che si tratti di un investimento “incrementale”, nel senso che il valore della spesa per tale campagna pubblicitaria deve superare almeno dell’1% agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Il bonus pubblicità è concesso a decorrere dall’anno 2018, ma come confermato poi anche dal Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148/2017, art. 4, il cui contenuto vedremo meglio più avanti), si applica agli investimenti effettuati a partire dal 24.06.2017, data di entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. n. 50/2017.

 

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per le campagne pubblicitarie, in particolare in misura pari:

  • in generale, al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
  • per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative, al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Modalità di utilizzo del bonus

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio.

In ogni caso, sarà un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, a stabilire le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo a:

  • gli investimenti che danno accesso al beneficio;
  • i casi di esclusione;
  • le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio;
  • la documentazione richiesta;
  • l’effettuazione dei controlli;
  • le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa.

Tale D.P.C.M. avrebbe dovuto essere entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del Decreto, quindi, teoricamente, entro il 22.10.2017, ma ad oggi non è ancora stato emanato.

Fondi disponibili

Con riguardo ai fondi messi a disposizione per la copertura dell’incentivo in esame, molto di recente il Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148 del 16.10.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16.10.2017), all’art. 4, ha apportato modifiche all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

In particolare, mentre inizialmente quest’ultima norma di legge prevedeva che fosse un DPCM a dover stabilire annualmente il tetto di spesa entro cui è concesso il credito d’imposta, adesso, a seguito delle modifiche apportate dal suddetto Collegato Fiscale, viene stabilito che, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa.

Prima applicazione del bonus

Il Collegato fiscale, introducendo poi il nuovo comma 3-bis all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, ha inoltre stabilito che, ai fini della prima applicazione del credito d’imposta, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata esclusivamente al riconoscimento del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempre che il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Le ultime novità in arrivo sul bonus

Il D.L. n. 148/2017 (Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018) ha iniziato il suo iter parlamentare di conversione in legge e attualmente è in Commissione Bilancio al Senato dove, in relazione alle modifiche al bonus pubblicità contenute nell’art. 4, sono stati proposti i seguenti emendamenti:

  • estensione alle testate online dell’agevolazione sugli investimenti pubblicitari anche dopo il 2017 (al momento, come detto prima, il credito d’imposta spetta per le testate online solo per il periodo che va dal 24 giugno al 31 dicembre 2017);
  • estensione del bonus agli enti non commerciali, agli investimenti sulle concessionarie di pubblicità esterna, alle emittenti radiotelevisive locali anche nel 2017.

 

29 Nov 2017

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