
Rateizzazione debiti Ade-R: le novità dal 2025
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Gentile Cliente,
il D.Lgs. 110/2024 ha previsto nuove forme di rateizzazione applicabili alle somme iscritte a ruolo inferiori o pari a 120.000 euro e a quelle superiori a 120.000 su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.
Premessa
L’articolo 13 del D.Lgs. 110/2024 ha modificato le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.
In particolare, sono state previste differenti forme di rateizzazione applicabili alle somme iscritte a ruolo inferiori o pari a 120.000 euro e a quelle superiori a 120.000.
NOTA BENE – Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateazione presentate dal 1° gennaio 2025.
Rateizzazione dal 1° gennaio 2025
Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1° gennaio 2025, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, si distinguono le seguenti casistiche:
Per somme inferiori o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente, è prevista una ripartizione del pagamento fino a un massimo di:
84 rate mensili | è | per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; |
96 rate mensili | è | per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; |
108 rate mensili | è | per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029. |
Per somme inferiori o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che documenta la situazione di difficoltà, è prevista una ripartizione del pagamento fino a un massimo di:
Da 85 a 120 rate | è | per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; |
Da 97 a 120 rate | è | per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; |
Da 85 a 120 rate | è | per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029. |
Per somme superiori a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che documenta la situazione di difficoltà, è prevista una ripartizione del pagamento fino a un massimo di:
120 rate mensili | è | indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. |
La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati | ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione; |
altri soggetti |
all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. |
In caso di comprovato peggioramento della situazione del contribuente e a condizione che non sia intervenuta decadenza, è possibile prorogare la dilazione concessa una sola volta, per il numero massimo di rate previsto. Inoltre, è possibile chiedere rate variabili di importo crescente per ciascun anno, al posto di rati costanti.
A seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino al rigetto o decadenza della medesima:
-sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
-non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
-non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
1 | il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; |
2 | l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; |
3 | il carico non può essere nuovamente rateizzato. |
Inoltre, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto.
Tabella riepilogativa richieste rateizzazione dal 1° gennaio 2025 | |||
2025 e 2026 | 2025 e 2026 | Dal 2029 | |
≤120.000 euro Richiesta semplice | Max 84 | Max 96 | Max 108 |
≤120.000 euro Richiesta documentata | Da 85 a 120 | Da 97 a 120 | Da 109 a 120 |
>120.000 euro Richiesta documentata | Max 120 |