
Imposta di bollo FE IV° trimestre 2024 entro il 28 febbraio
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Gentile Cliente,
entro il 28 febbraio prossimo andrà effettuato il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel IV° trimestre 2024. Si coglie l’occasione per riepilogare la disciplina dell’imposta in esame.
Premessa
Entro il 28 febbraio 2025 andrà effettuato il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV° trimestre 2024. Segue un riepilogo della disciplina dell’imposta in argomento.
L’imposta di bollo
È soggetta all’imposta di bollo qualsiasi fattura che presenta somme di importo superiore ad 77,47 euro relative ad operazioni per le quali non è addebitata l’IVA in applicazione del principio di alternatività IVA-imposta di bollo.
L’imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di € 2,00 per le seguenti tipologie di operazioni:
- fuori campo IVA ex articoli 2, 3, 4 e 5 DPR n. 633/72 – mancanza del requisito soggettivo o oggettivo ed ex articoli da 7-bis a 7-septies DPR n. 633/72 – mancanza del requisito territoriale;
- non imponibili ex art. 8-bis DPR n. 633/72, assimilate alle cessioni all’esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi); ex art. 8 comma 1 lettera c) DPR n. 633/72, cessioni ad esportatori abituali (dichiarazione di intento); ex articolo 9 DPR n. 633/72, non imponibili relative a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
- escluse ex articolo 15 DPR n. 633/72 – anticipazioni in nome e per conto;
- esenti ex articolo 10 DPR n. 633/72;
- effettuate da contribuenti in regime di vantaggio ed in regime forfettario.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Integrazione automatica imposta mancante
Per ciascun trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integra le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta le evidenzia al soggetto che le ha emesse.
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento.
Elenco A non modificabile | è | che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo; |
Elenco B modificabile | è | che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento al bollo ma che non riportano l’indicazione prevista. |
Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, tra quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi. Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
OSSERVA – Per le fatture del II° trimestre, è possibile effettuare la variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre.
L’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del II° mese successivo alla chiusura del trimestre, rende noto al contribuente, o all’intermediario delegato, l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle FE inviate in ciascun trimestre, calcolata sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, quest’ultimo nella versione modificata dal contribuente entro i termini previsti. Tale termine, invece, per le fatture inviate nel II° trimestre è il 20 settembre.
Trimestre di riferimento | Comunicazione integrazione AdE entro | Variazione dati entro | Comunicazioni quantum dovuto entro |
Scadenza versamento imposta |
I° (gennaio-marzo) | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio |
31 maggio[1] |
II°(aprile-giugno) | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre |
30 settembre[2] |
III°(luglio-settembre) | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre |
30 novembre |
IV° (ottobre- dicembre) | 15 gennaio n+1 | 31 gennaio n+1 | 15 febbraio n+1 |
28 febbraio n+1 |
RICORDA! Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, si sposta al primo giorno lavorativo successivo.
Modalità di versamento
Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia stessa, nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale.
OSSERVA – In caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), utilizzando i seguenti codici tributo:
2521 | I° trimestre |
2522 | II° trimestre |
2523 | III° trimestre |
2524 | IV° trimestre |
2525 | sanzioni |
2526 | interessi |
In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
NOTA BENE –I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è spostato al 30 settembre o al 30 novembre, sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).
Regime sanzionatorio
La sanzione amministrativa dovuta in caso di mancato versamento nei termini è pari al 25% dell’importo non versato.
Nel caso in cui l’Agenzia rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo
- la sanzione amministrativa dovuta ridotta ad ⅓,
- gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti dovuti, al fine di ottenere la rideterminazione degli importi indicati nella comunicazione. L’assistenza può essere richiesta:
- tramite il servizio web CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
- fissando un appuntamento presso qualsiasi ufficio territoriale.
[1] Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
[2] Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.