
Tracciabilità spese di trasferta
posted in Comunicati stampa, Fiscal News, News dal mondo del lavoro, Servizi contabili, Servizi tributari by redazione
Gentile Cliente,
la legge di bilancio 2025 ha introdotto specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese, sia sotto il profilo reddituale che IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, introducendo nuove misure in materia di tracciabilità delle spese.
Premessa
La Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, in particolare l’articolo 1 commi da 81 a 86, ha limitato la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi e all’Irap, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. In particolare, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, saranno deducibili se effettuate con i metodi tracciabili. Rientrano, inoltre, nei nuovi obblighi di tracciabilità anche le spese di rappresentanza.
Sistemi di pagamento tracciabili |
|
Tracciabilità delle spese e deducibilità delle trasferte
Redditi di lavoro dipendente | Per i lavoratori dipendenti, i rimborsi di:
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari). |
Redditi di lavoro autonomo | Per i lavoratori autonomi, le spese di:
sono deducibili solo se effettuate con sistemi di pagamento tracciabili. |
Spese per lavoro dipendente | Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto relative alle trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, seguono i limiti di deducibilità già previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 95 dei Tuir, a condizione che tali spese siano regolate con metodi di pagamento tracciabili. |
Le tre disposizioni sono di interesse per il lavoratore autonomo poiché:
- se il lavoratore autonomo riveste la qualifica di datore di lavoro dovrà verificare, nel caso di rimborsi spese riconosciuti ai propri lavoratori dipendenti, la tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporti non di linea.
NOTA BENE – Laddove tale tracciabilità non risulti dimostrabile, le somme erogate dovranno essere tassate in capo al percipiente.
- La tracciabilità delle spese sostenute direttamente per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande (alberghi e ristoranti) e spese di viaggio e trasporti effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, oggetto di riaddebito analitico in capo al committente.
NOTA BENE – In assenza di tracciabilità, le relative spese sostenute saranno indeducibili.
- I costi sostenuti per il rimborso analitico delle spese per viaggio, ristorazione e trasporti non di linea ai propri lavoratori dipendenti o altri lavoratori autonomi saranno deducibili solo se sostenuti in modalità tracciabile.
Criteri di deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti sostenute dal lavoratore autonomo
Come accennato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, il lavoratore autonomo potrà dedurre le spese per alberghi e ristoranti (ed anche quelle per i trasporti effettuati con servizi non di linea) oggetto di riaddebito analitico in capo al committente solo in presenza di pagamento tracciabile.
NOTA BENE – Tali spese, se pagate in contanti, a partire dal 1° gennaio 2025 divengono totalmente indeducibili.
Per le spese per alberghi e ristoranti restano inoltre ferme le previgenti limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 54 TUIR che restano confermate per quanto riguarda le spese che non sono oggetto di riaddebito al committente e per le spese che sono oggetto di riaddebito forfettario (non analitico) al committente stesso:
Tipologia di spesa | Alberghi e ristoranti:
|
Deducibilità 2025 | Deducibili al 75% e con un massimo di:
® 2% degli onorari ® 1% degli onorari se qualificabili come spese di rappresentanza |
Riaddebito analitico delle spese di trasferta in capo al committente
Il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, in vigore a partire dal 31 dicembre 2024, ha rivisto il regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, in materia di disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
La novità rilevante consiste nell’esclusione dal reddito di lavoro autonomo delle somme percepite dal professionista a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.
Spese sostenute direttamente dal professionista e da questi analiticamente riaddebitate in parcella al committente | |
Fino al 31.12.2024 | ® Integralmente imponibili, assimilate al compenso
· soggette ad IVA · soggette a ritenuta d’acconto · soggetta a contributo integrativo cassa di previdenza ® Integralmente deducibili |
Dal 1.01.2025 | ® Non sono redditualmente imponibili
· Soggette a IVA · Non soggette a ritenuta d’acconto · Non soggette a contributo integrativo cassa di previdenza ® Integralmente indeducibili · salvo possibilità di deduzione in caso di insolvenza del cliente |
Casi in cui non è necessaria la tracciabilità
Lavoratori autonomi | Il professionista che sostiene direttamente (per sé stesso) una spesa per albergo o ristorante, o viaggio, e che tale spesa non sia addebitata analiticamente al proprio committente, potrà continuare a dedurre il costo anche in assenza di pagamento tracciabile |
Imprese | Se il titolare di impresa individuale deve sostenere una spesa alberghiera o di ristorazione, la stessa è tuttora libera da vincoli di tracciabilità. |
Spese di rappresentanza | L’obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza riguarda solo le imprese e non i lavoratori autonomi. |