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News fiscali

Bonus giovani under 35 e Bonus donne, beneficiari e termini di decorrenza

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Premessa  


 Gli articoli 22 e 23 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, prevedono due distinti incentivi per favorire l’assunzione di giovani under 35 e donne svantaggiate. 

 Si tratta, nello specifico, di due esoneri contributivi totali fino a un massimo di 650 euro di bonus per ciascun lavoratore/lavoratrice assunto.  

 Con la firma dei decreti attuativi sono state definite le modalità di fruizione, che prevedono periodi di decorrenza differenziati. 

 A seguire i dettagli. 

 

Bonus giovani under 35 


Si tratta di un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano in contratti a tempo indeterminato precedenti contratti a termine.  

L’esonero è pari al 100 per cento dei i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi.  

L’importo totale dell’agevolazione contributiva è differente a seconda della zona geografica di riferimento, ed in particolare: 

1  è  per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’esonero spetta nella misura massima di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore/lavoratrice; 
2  è  per le assunzioni effettuate – dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 – nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile (l’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali). 

  NOTA BENE – Ai fini del riconoscimento è necessario che, al momento dell’assunzione, i soggetti per i quali è richiesto l’esonero non abbiano compiuto i 35 anni di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato 

 

Occorre, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 

  • regolarità contributiva ex articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006;  
  • nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva;  

 L’esonero spetta, anche: 

  • nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
  • con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.  

Sono esclusi dal campo di applicazione: 

  • i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato; 
  • i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014,  
  • i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero.  

ATTENZIONE! il Bonus giovani non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxideduzione per nuove assunzioni ex articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023. 

 

Bonus donne 


Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato: 

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. 

 

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e può essere riconosciuto per un massimo di 24 mesi: 

1  è  ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti,  
2  è  ai datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. 

 

ATTENZIONE!  Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi.  

 Ai fini del riconoscimento, è previsto che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.  

 OSSERVA – Per i rapporti part-time, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.   

La fruizione dell’esonero contributivo è altresì subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., in materia di regolarità contributiva. 

 È, inoltre, richiesto che nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva. 

L’esonero non si applica: 

  • ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; 
  • ai soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651; 
  • ai soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589.  

 Il Bonus donne, infine: 

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente; 
  • è compatibile senza alcuna riduzione con la maxideduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023. 

 

04 Mag 2025

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