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Compliance anomalie IVA 2022

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Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che sono in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate che evidenziano eventuali incongruenze tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione IVA per l’anno 2022. Le lettere offrono ai contribuenti la possibilità di regolarizzare, con sanzioni ridotte, eventuali errori riscontrati nella dichiarazione IVA 2022 e consentono di richiedere chiarimenti al Fisco sulla propria posizione o di fornire informazioni non note all’Amministrazione finanziaria.

 

Premessa


L’Agenzia delle Entrate sta inviando le lettere di compliance che evidenziano eventuali incongruenze tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione IVA per l’anno 2022.

Infatti, l’Amministrazione Finanziaria, con il Provvedimento dell’11 aprile 2025, ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione di specifici contribuenti le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • · i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni:
  • · i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate;
  • · i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA;

da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2022.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione è inviata al domicilio digitale dei singoli contribuenti ed è consultabile anche nel “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Contenuto della comunicazione


La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

  1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  2. numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  3. codice atto;
  4. totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi le seguenti nature:
  • a. imponibili;
  • b. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge);
  1.   modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  2. modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  3. modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

 

Come regolarizzare


I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

RICORDA – Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

 

Considerazioni


Le differenze segnalate dal sistema di adempimento spontaneo non sempre esprimono violazioni sostanziali ovvero errori nella liquidazione del tributo. Spesso si tratta solo di errori formali. Un esempio comune riguarda le fatture elettroniche emesse dopo lo scontrino fiscale o un documento commerciale, ma compilate in modo impreciso.

RICORDA – I commercianti al dettaglio e attività simili non sono obbligati a emettere fattura, a meno che il cliente non la richieda al momento dell’acquisto. Questi soggetti certificano normalmente i ricavi con i corrispettivi telematici e rilasciano la fattura solo in alcuni casi, su richiesta del cliente. Nel caso di emissione della fattura dopo aver già emesso lo scontrino, devono indicarlo chiaramente nella fattura, riportandone i dati.

Se questa informazione manca, il sistema non riesce a collegare le due operazioni come un’unica transazione e registra due volte lo stesso importo, segnalando un’anomalia.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione del documento commerciale, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino.

In particolare, la fattura va compilata riportando:

  • · nel campo “Tipo Documento” il riferimento allo scontrino fiscale o alla ricevuta;
  • · nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • · nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • · nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Se non è stata seguita la procedura corretta e l’Agenzia delle Entrate ha già segnalato una differenza tra quanto dichiarato nell’IVA e i dati trasmessi con fatture elettroniche e corrispettivi, il contribuente può spiegare all’Amministrazione Finanziaria che si tratta della stessa operazione. Per farlo, può presentare un prospetto che collega ogni fattura agli scontrini corrispondenti, allegando copia degli scontrini

04 Mag 2025

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