
Precompilata 2025, l’invio: controlli, eredi e persone di fiducia
posted in Fiscal News by redazione
Gentile Cliente, dal 15 maggio 2025 è possibile inviare il modello 730 precompilato direttamente online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. È importante sapere che la data di invio influisce sui tempi di rimborso: prima viene trasmessa la dichiarazione, più velocemente verrà accreditato l’eventuale rimborso fiscale. In alternativa, il modello può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, oppure a un CAF o a un professionista abilitato. In questi casi è necessario conferire una delega per consentire l’accesso al modello precompilato. La presente informativa ha l’obiettivo di riepilogare alcune informazioni importanti da considerare nella fase di invio.
Premessa
Dal 15 maggio 2025 è possibile modificare, integrare e inviare la precompilata 2025 relativa all’anno di imposta 2024. Si possono effettuare l’invio e le eventuali modifiche accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di accesso alla precompilata da parte del contribuente è · identità SPID · Carta Nazionale dei Servizi (CNS) · Carta d’identità elettronica (CIE).
La dichiarazione dei redditi può essere presentata in modalità semplificata o ordinaria. In ogni caso, l’invio può essere fatto direttamente oppure per il tramite di Caf, professionista abilitato o sostituto d’imposta.
In quest’ultimo caso, però, occorre rilasciare un’apposita delega per l’accesso alla precompilata. Nella sezione dedicata al 730 precompilato, il contribuente o i soggetti opportunamente delegati, possono visualizzare:
Invio 730 semplificato o ordinario: quali le differenze
Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile visualizzare i dati e, accedendo alla funzione “Scegli la dichiarazione”, il contribuente viene guidato con delle semplici domande alla scelta del modello Precompilato dall’Agenzia delle Entrate:
Il 730 è un modello pensato principalmente per lavoratori dipendenti e pensionati. Il contribuente che indica un sostituto d’imposta (come il datore di lavoro o l’ente pensionistico) riceve l’eventuale rimborso direttamente in busta paga o nella pensione. Nel caso in cui ci siano somme da versare, queste vengono trattenute automaticamente dalla retribuzione o dalla pensione. Se invece non viene indicato alcun sostituto d’imposta, il rimborso viene accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente il 730 precompilato, un prospetto riepilogativo con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione, l’esito della liquidazione, ovvero il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga; il Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Invio 730 semplificato o ordinario: quali le differenze
Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile visualizzare i dati e, accedendo alla funzione “Scegli la dichiarazione”, il contribuente viene guidato con delle semplici domande alla scelta del modello Precompilato dall’Agenzia delle Entrate:
Il 730 è un modello pensato principalmente per lavoratori dipendenti e pensionati. Il contribuente che indica un sostituto d’imposta (come il datore di lavoro o l’ente pensionistico) riceve l’eventuale rimborso direttamente in busta paga o nella pensione. Nel caso in cui ci siano somme da versare, queste vengono trattenute automaticamente dalla retribuzione o dalla pensione. Se invece non viene indicato alcun sostituto d’imposta, il rimborso viene accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente fornito dal contribuente. In presenza di un debito, il pagamento deve essere effettuato attraverso l’applicazione online oppure tramite le consuete modalità utilizzando il modello F24 precompilato dall’Agenzia.
Per la presentazione del 730 è possibile scegliere tra due modalità di compilazioni disponibili:
1 | semplificata | è | A partire dai dati precompilati dall’Agenzia delle Entrate, lavoratori dipendenti e pensionati possono consultare, modificare e completare le informazioni necessarie per la compilazione del modello 730, seguendo un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. Le informazioni confermate, corrette o aggiunte vengono automaticamente inserite nei campi corrispondenti del modello, senza che il contribuente debba conoscere i dettagli tecnici della dichiarazione, come quadri, righi o codici. Attraverso la modalità semplificata, i dati sono organizzati in un’interfaccia intuitiva e facile da navigare. Il contribuente viene accompagnato passo dopo passo nelle varie sezioni tematiche. Ad esempio:
· i dati sull’abitazione (rendita catastale, contratti di affitto, interessi sul mutuo, ecc.) si trovano nella sezione “Casa e altre proprietà”; · le spese deducibili e detraibili sono raccolte in “Spese sostenute per te e la tua famiglia”; · le informazioni su coniuge e figli sono presenti nella sezione “Famiglia”. |
2 | ordinaria | è | Partendo dai dati precompilati, i contribuenti che scelgono di non utilizzare la modalità assistita di compilazione possono modificare e integrare la dichiarazione inserendo le informazioni direttamente nel quadro e nei campi corrispondenti del modello. |
Abilitare una persona di fiducia, come fare
Il contribuente può autorizzare una persona di fiducia ad accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, inclusa la dichiarazione precompilata. Una volta abilitata, la persona delegata accede con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e sceglie se operare per sé o per conto del delegante.
Ogni contribuente può designare una sola persona di fiducia, che a sua volta può essere delegata da massimo tre persone e può essere disabilitata fino a tre volte in un anno. Superato questo limite, non potrà più essere nuovamente abilitata nello stesso anno.
La persona di fiducia deve agire in ambito personale e non nell’esercizio di attività professionale o imprenditoriale.
NOTA BENE! L’abilitazione della persona di fiducia è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente, e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di attivazione. Se non viene specificata una scadenza, l’abilitazione dura fino alla fine dell’anno in cui è stata attivata. Ad esempio, un’abilitazione attivata il 2 maggio 2025 senza data di scadenza indicata sarà valida fino al 31 dicembre 2025. Il contribuente può però richiedere che sia estesa fino al massimo consentito, cioè al 31 dicembre 2027.
Come presentare la richiesta Per abilita
Come presentare la richiesta
Per abilitare o disabilitare la persona di fiducia occorre presentare il modulo di richiesta (allegato) disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È possibile utilizzare una tra queste modalità:
Come presentare la richiesta L’esito della richiesta viene comunicato:
Se la richiesta è trasmessa via PEC, la risposta viene inviata allo stesso indirizzo PEC del mittente. In caso di presentazione in ufficio o tramite videochiamata, se non gestita subito, l’esito sarà comunicato con il canale concordato (email, SMS o telefono). Disabilitazione della persona di fiducia La disabilitazione può essere richiesta in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per l’abilitazione. Può presentarla l’interessato o il suo rappresentante legale (allegando la relativa documentazione). In casi particolari, anche se il contribuente è impossibilitato, la disabilitazione può essere effettuata d’ufficio per tutelarne l’interesse. |
Eredi, la richiesta di abilitazione
Da quest’anno, non solo gli eredi possono inviare la dichiarazione, ma anche tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono gestire online le autorizzazioni a nome dell’erede.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’erede abilitato la dichiarazione precompilata della persona deceduta, comprensiva di redditi, spese detraibili e deducibili (es. spese mediche, interessi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali) e altri dati presenti nell’Anagrafe Tributaria.
L’erede può visualizzare, modificare o integrare la dichiarazione e trasmetterla direttamente online.
Quale modello usare
æ Se il decesso è avvenuto nel 2024 o entro il 30 settembre 2025, l’erede può utilizzare anche il modello 730, a condizione che il defunto avesse i requisiti (es. redditi da lavoro dipendente o pensione). æ Per i decessi dopo il 30 settembre 2025, è obbligatorio usare il modello Redditi Persone fisiche per l’anno d’imposta 2024. |
Come presentare la richiesta di abilitazione
Per ottenere l’accesso alla dichiarazione precompilata del defunto, l’erede deve auto-dichiarare la propria condizione tramite il servizio online “Autorizzazioni” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando SPID, CIE o CNS. Passaggi principali:
Se la procedura va a buon fine, compare una schermata con il numero di protocollo della richiesta, che conferma l’avvenuto invio. Se non si utilizza il servizio online, l’erede può richiedere l’abilitazione in due modi alternativi:
ATTENZIONE! Dal 2025, anche il rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno, genitore) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede per conto del soggetto deceduto può usufruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede e procedere per conto suo all’invio della dichiarazione. Questo servizio è consentito solo se il rappresentante è già preventivamente abilitato all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. |
I controlli, quali vantaggi
Presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta
- Accettazione senza modifiche (o con modifiche non rilevanti): nessun controllo sui documenti relativi a spese detraibili/deducibili già comunicate da soggetti terzi (medici, farmacie, scuole, banche, ecc.).
- Modifiche rilevanti (redditi o oneri): i controlli si limitano ai dati modificati. Nessun controllo sui dati trasmessi da terzi che non sono stati alterati.
- Le semplificazioni nei controlli si applicano anche usando la compilazione guidata online.
- L’Agenzia può comunque verificare i requisiti soggettivi per le agevolazioni e i dati della Certificazione Unica (CU).
- Si considera modificata la dichiarazione con variazioni di redditi o oneri o inserimento di nuove voci; è accettata, invece, se si cambia solo il sostituto d’imposta o si aggiunge il codice fiscale del coniuge non a carico.
Presentazione tramite CAF o professionista abilitato
- Senza modifiche: nessun controllo sui dati trasmessi da soggetti terzi.
- Con modifiche rilevanti: i controlli documentali ricadono sul CAF/professionista che ha apposto il visto di conformità, anche per gli oneri già comunicati all’Agenzia (eccetto le spese sanitarie già presenti nella precompilata).
- Il CAF/professionista deve esaminare la documentazione e verificare la coerenza delle spese sanitarie aggregate.
- In caso di incongruenze, l’Agenzia controlla solo i documenti delle spese non presenti nella precompilata.
- Sanzioni: a carico del CAF/professionista (salvo dolo del contribuente). Restano a carico del contribuente le maggiori imposte e gli interessi.
Controlli sui requisiti soggettivi: responsabilità del contribuente
Anche se la dichiarazione dei redditi viene accettata senza modifiche o trasmessa tramite un CAF o un professionista, l’Agenzia delle Entrate può comunque effettuare controlli sul contribuente per verificare se ha effettivamente diritto alle detrazioni o deduzioni richieste. In questi casi, la responsabilità è sempre del contribuente, non del CAF o del professionista che ha trasmesso la dichiarazione. Esempio pratico: se si richiede la detrazione degli interessi passivi su un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, l’Agenzia può controllare che l’immobile sia stato realmente adibito ad abitazione principale. Se non lo è, la detrazione può essere negata, anche se la dichiarazione è stata inviata tramite intermediario. |
Dopo l’invio l’annullamento è concesso una sola volta
L’invio del modello 730 precompilato 2025 è possibile a partire dal 15 maggio 2025.
Può però capitare di accorgersi, dopo l’invio, di aver commesso un errore nella dichiarazione dei redditi. In questi casi, niente panico: l’Agenzia delle Entrate permette di annullare la dichiarazione già trasmessa e inviarne una nuova, ma è importante rispettare le scadenze e sapere che l’annullamento è possibile una sola volta.
Quando è possibile annullare?
Dal 19 maggio 2025, chi ha già inviato il 730 precompilato o il Modello Redditi 2025 e si accorge di un errore (come l’assenza di alcuni dati fiscali), può procedere con l’annullamento attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Con l’annullamento, la dichiarazione inviata viene cancellata del tutto e il sistema rende nuovamente disponibile la versione precompilata da correggere e inviare.
Scadenze importanti
- Fino al 20 giugno 2025: è possibile annullare il modello 730 (compreso il 730 + Redditi correttivi) una sola volta, sia con che senza F24.
- Per chi ha inviato il Modello Redditi 2025:
- Entro il 26 giugno 2025, se è stato generato un F24 (inclusi i correttivi collegati).
- Entro il 15 ottobre 2025, se non è stato predisposto alcun F24.
Anche in questi casi, l’annullamento si può fare una sola volta, tramite il sito dell’Agenzia.
ATTENZIONE! Dopo l’annullamento, la dichiarazione viene considerata non presentata. Per non incorrere in sanzioni, è obbligatorio inviare una nuova dichiarazione entro i termini di legge. Il nuovo invio può essere fatto dopo 24-48 ore dall’annullamento.
Tutte le date da ricordare
30 aprile 2025 | è possibile accedere alla dichiarazione precompilata semplificata o ordinaria; |
15 maggio 2025 | è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata (modalità semplificata o ordinaria) all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web, modificare e inviare il modello Redditi precompilato; |
19 maggio 2025 | è possibile annullare il 730 e il modello Redditi già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento si può fare solo una volta; |
21 maggio 2025 | è possibile inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM – Sezione IV RS e RU e inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato; |
20 giugno 2025 | ultimo giorno utile per l’annullamento del 730; |
26 giugno 2025 | ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24; |
30 giugno 2025 | ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi; |
30 luglio 2025 | ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi; ultimo giorno per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; |
30 settembre 2025 | ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web; |
10 ottobre 2025 | ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore; |
15 ottobre 2025 | ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24; |
27 ottobre 2025 | ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata; |
31 ottobre 2025 | ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730 Ultimo giorno utile per la presentazione di Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – Sezione IV, RS e RU); |
10 novembre 2025 | ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web; |
1° dicembre 2025 | ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi; |
29 gennaio 2025 | ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato “tardivo” (entro 90 gg, dalla scadenza), mediante l’applicazione web o scaricando il software Redditi PF On line 2025. |