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Compensazione crediti da 730: codici tributo

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L’art. 15, D.Lgs n. 175/2014 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di compensazione orizzontale mediante Mod. F24 dei crediti 730 e delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.

In precedenza, tali importi (crediti da 730 ed eccedenze di versamento) venivano restituiti e contestualmente recuperati dal sostituto d’imposta mediante la c.d. compensazione verticale (a scomputo delle ritenute ante Mod. F24).

La modifica, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, è introdotta allo scopo di semplificare e rendere più trasparente l’operato dei sostituti d’imposta.

 

Codici tributo

Invece dell’utilizzo a credito dei codici tributo già esistenti (e utilizzati a debito), l’Agenzia ha scelto la strada dell’introduzione di 11 codici tributo con cui il sostituto dovrà da subito familiarizzare.

Questi codici, infatti, dovranno essere utilizzati nell’F24 relativo a gennaio 2015, in scadenza lunedì 16 febbraio.

Con riferimento ai crediti per rimborsi da 730, sono stati istituiti tre codici tributo, uno per le imposte erariali, cioè quelle dovute all’erario (ad esempio saldo Irpef, imposta sostitutiva 10%, contributo solidarietà, cedolare secca), uno per le addizionali regionali e uno per quelle comunali.

Si tratta di

  • 1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
  • 3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
  • 3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014.

 

Considerata l’istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle somme rimborsate ai percipienti, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili a credito:

  • 4731” denominato “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta”;
  • 3803” denominato “Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale”;
  • 3846” denominato “Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – Mod. 730 – saldo”.

Rimangono invece utilizzabili anche a credito gli specifici codici previsti per i dipendenti occupati in impianti siti in Sicilia, Sardegna e Valle D’Aosta in base alla risoluzione 92/1999.

Se per l’utilizzo dei crediti da 730 c’è tempo, considerato che il conguaglio inizierà a luglio, le indicazioni su come gestire i crediti da eccedenze di versamento giungono in prossimità della scadenza.

Per tali crediti sono stati istituti cinque codici tributo, che si distinguono in base alla tipologia di ritenuta/imposta versata in eccedenza:

  • 1627” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
  • 1628” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
  • 1629” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
  • 1669” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;
  • 1671” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”.

Allo stesso modo, pur non essendo né crediti da 730, né eccedenze di versamento, sono stati creati nuovi codici per recuperare i crediti per famiglie numerose, per canoni di locazione e per il personale ex articolo 4 del Dl 457/97. Si tratta di:

  • 1632” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”;
  • 1633” denominato “Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 16, c. 1-sexies, del TUIR”;
  • 1634” denominato “Credito d’imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all’art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997”.

 

03 Mar 2015

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