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Riscossione: le novità

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Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 marzo, che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

 

 

Premessa

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Inoltre, vengono semplificate le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Analizziamo nel dettaglio le novità.

 

 

Rateizzazione

Su semplice richiesta del contribuente, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

 

84 rate mensili è per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
96 rate mensili è per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
108 rate mensili è per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

 

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

 

 

Somme di importo superiore a 120.000 euro
Max 120 rate mensili è indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta

 

Somme di importo fino a 120.000 euro
Da 85 a max 120 rate mensili è per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
Da 97 a max 120 rate mensili è per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
Da 109 a max 120 rate mensili è per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

 

 

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, sarà effettuata avendo riguardo:

 

 

per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati è ·        all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore

·        all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

per i soggetti diversi da quelli di cui al riquadro precedente è all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

 

Quanto detto non si applica alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.

 

Crediti e compensazione

In sede di erogazione di un rimborso d’imposta inferiore a 500 euro, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

21 Apr 2024

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