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News fiscali

Novità della Legge di Stabilità 2015

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La Legge di Stabilità 2015 è legge, L. 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 della G.U. n.300 del 29.12.2014.

Il testo prevede nei suoi 735 commi e nell’unico articolo di cui si compone, diverse misure anche eterogenee, che comportano il taglio del cuneo fiscale (costo del lavoro), per imprese (sgravi IRAP sulla componente lavoro) e dipendenti (Bonus IRPEF in busta paga da 80 euro), la possibilità di anticipo del TFR in busta paga, assunzioni agevolate con azzeramento per tre anni dei contributi sui nuovi contratti a tempo indeterminato, numerose novità in materia di IVA e la conferma dei bonus fiscali (eco-bonus e ristrutturazione).

Viene introdotto dal 2015 il nuovo regime forfetario per gli autonomi e le imprese, che va a sostituire tutti i regimi semplificati in vigore, con una sostitutiva (al 15%) triplicata rispetto a quella precedente del 5% e con il limite dei compensi o ricavi a 40.000 euro, oltre all’ulteriore tetto per coloro che svolgono una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente (20.000 euro).

Nella manovra finanziaria da 36 miliardi di euro non sono previsti interventi relativi alla riforma delle pensioni, se non uno slittamento al 10 del mese per il pagamento dei doppi assegni previdenziali INPS-INPDAP ed un aumento della tassazione su fondi pensione e previdenza privata.

Saltata anche la norma che avrebbe dovuto unificare (con l’introduzione della tassa unica) le due imposte sulla casa TASI-IMU, che slitta al 2016, nonché scongiurato l’aumento della TASI, che avrebbe potuto raggiungere l’aliquota del 12 per mille.

Fa discutere, poi, la misura che prevede il pagamento dei crediti della PA ai fornitori al netto dell’IVA (c.d. split payment), oltre alla maledetta “clausola di salvaguardia” in coda al provvedimento (con la quale l’IVA agevolata del 10% salirebbe al 12% nel 2016 e al 13% dal 2017; contemporaneamente l’IVA ordinaria dall’attuale 22% aumenterebbe al 24% dal 2016 per arrivare al 25% dal 2017 e al 25,5% dal 2018). Non dimentichiamo, poi, che viene prorogata di un anno la vecchia clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), che prevede dal 2015 il taglio delle detrazioni, se fosse necessario (entro il 15.01.2016 il Governo verificherà come intervenire sulle detrazioni e deduzioni se non sarà garantito un risparmio di 3,3 miliardi nel 2016 e di 6,3 miliardi dal 2017). Nel testo trovano spazio anche le modifiche in materia di giochi con vincita in denaro: viene eliminato l’aumento del Preu (prelievo erariale unico) e ridotto l’aggio per i concessionari a partire dal 2015. Non dimentichiamo il “condono” per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro, senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Essi possono entro il 31.01.2015 regolarizzare la loro posizione, presentando una dichiarazione all’Agenzia dei Monopoli e versando 10.000 euro a titolo di emersione.

Facciamo un’analisi del testo comma per comma, con la sintesi delle modifiche che verranno attuate ed evidenziando l’effetto sulle tasche dei contribuenti.

 

Le novità in sintesi

Si riporta nella seguente tabella, una sintesi delle norme fiscali più rilevanti, contenute nella Legge di Stabilità 2015:

 

LEGGE DI STABILITA’ 2015 IN PILLOLE

entrata in vigore: 01.01.2015

TEMA NORMA NOVITÀ EFFETTO
CONTRIBUTI ALLE RTI E RETI DI IMPRESE co.6 All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per l’anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative»;

b)  il comma 57 è sostituito dal seguente:

«57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:

a)   creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b)   creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale;

c)   creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

d)   messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;

e)   creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale»

STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO co.da 12 a 15 Il comma 12 sostituisce il comma 1-bis nell’ambito dell’articolo 13 del TUIR al fine di prevedere “a regime” dal periodo d’imposta 2015 l’attribuzione di un credito (bonus), che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina dell’attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d’imposta.

Con il nuovo comma 1-bis è previsto, in particolare, che il credito compete in misura pari:

–           all’importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

–           all’importo di 960 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Tale credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell’anno.

Viene dettata, poi, la disciplina operativa del riconoscimento del credito previsto dall’art. 13, co. 1-bis, del TUIR. In particolare, il credito eventualmente spettante è attribuito automaticamente dai sostituti d’imposta (artt. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600) sugli emolumenti erogati in ciascun periodo di paga. In tal modo, i sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. I predetti sostituiti sono tenuti, altresì, a indicare l’importo del credito riconosciuto nel CUD o nuova CU.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, co. 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 238, all’articolo 17, comma 1, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 44, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo.

INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI  RICERCATORI RESIDENTI        ALL’ESTERO

 

Co. 14 All’articolo 44 del DL  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;

b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d’imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d’imposta successivi».

Ai fini delle imposte sui redditi viene, quindi, escluso  dalla  formazione del reddito di lavoro dipendente o  autonomo  il  90% degli emolumenti percepiti dai docenti  e  dai  ricercatori  che,  in possesso di  titolo  di  studio  universitario  o  equiparato  e  non occasionalmente  residenti  all’estero,  abbiano  svolto  documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso  centri  di  ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni  continuativi  e che dalla data di entrata in vigore del decreto ed  entro  i sette (non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia,  acquisendo  conseguentemente  la   residenza   fiscale   nel territorio dello Stato.

L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (non più due) periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP Co.20 Il comma 20 inserisce il nuovo comma 4-octies all’articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal 2015), in particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo articolo 11.

È, dunque, deducibile la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell’articolo 11.

In sostanza, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – vigenti e previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

Per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto IRAP e per le società agricole di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Resta fermo che nel calcolo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4-bis.2 e 4-septies.

DECORRENZA: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014

CREDITO D’IMPOSTA 10% DELL’IRAP LORDA PER CONTRIBUENTI SENZA DIPENDENTI Co.21 A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, (dal 2015) ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del Decreto IRAP, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del Decreto IRAP.
VECCHIA ALIQUOTA IRAP AL 3,9%, NON AL 3,5% Co.22 La disposizione inserita al comma 22 ripristina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, (dal 2014) le misure delle aliquote IRAP, di cui agli articoli 16 e 45 del Decreto IRAP, vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (3,9%). In sostanza, non trovano applicazione le aliquote previste dall’articolo 2, co. 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 (aliquota 3,5%).
SALVI GLI ACCONTI VERSATI CON METODO PREVISIONALE Co.23 Al contempo, il successivo comma 23 tiene conto del fatto che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i contribuenti possano aver versato l’acconto IRAP per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 secondo il criterio previsionale, avvalendosi delle aliquote indicate nel previgente co. 2 dell’articolo 2 del citato DL n. 66 del 2014 (l’01.12.2014).

A tal proposito, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata norma; conseguentemente, in sede di versamento del saldo relativo al suddetto periodo d’imposta, avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP (per il 2014) calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote rispetto a quelle previste dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO Co.24 e 25 All’articolo 2, comma 1, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la parola: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».

Per effetto della suddetta novità, è disposto che l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato deducibile dal reddito d’impresa, va considerata al netto, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97, anche della nuova deduzione di cui al comma 4-octies.

La disposizione si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

TFR IN BUSTA PAGA Commi da 26 a 34 All’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 756, viene introdotto il comma 756-bis. Tale ultimo comma è diretto a prevedere, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del CdM, che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all’art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.

La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare.

La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del Tuir, e non è imponibile ai fini previdenziali.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All’atto della manifestazione della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all’articolo 2120 c.c..

Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

In caso di mancata espressione della volontà resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito, previsti per usufruire della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. “80 euro”).

Il comma 28 prevede l’applicazione, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito (previsto dal comma 30), il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.

Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.

Il comma 29 prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 30, che non si applichino le deduzioni e le misure compensative con esclusione di quella di cui all’articolo 10, co. 2 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 252 del 2005. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, si prevede l’obbligo di versare al fondo di cui al successivo comma 32 un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione.

Il comma 30 prevede, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del TUB (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

Il comma 31 contiene le disposizioni relative al procedimento da attivare da parte dei datori di lavoro che intendono accedere ai finanziamenti di cui al comma 30. A tal fine, l’INPS rilascia ai datori di lavoro che richiedono l’accesso al finanziamento, una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all’apposito accordo quadro.

Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all’articolo 2120 c.c.  (1,5% annuo in aggiunta al 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente).

Il comma 32 prevede l’istituzione presso l’INPS di un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 ed alimentato dal gettito del contributo dello 0,2 per cento di cui al precedente comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il comma 33 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MinLavoro e delle politiche sociali e il MEF, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il comma 34 prevede che ai maggiori compiti previsti dall’insieme delle disposizioni in esame l’INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

DECORRENZA: per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018.

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI R&S co. 35,36 La disposizione di cui al comma 35 ridefinisce il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del DL 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta extra muros e per quelle relative al personale altamente qualificato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
REGIME OPZIONALE PATENT BOX Co. da 37 a 45 I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione di un regime opzionale. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

I soggetti di cui all’articolo 73, co. 1, lett. d), del Tuir, possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

I redditi dei soggetti derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.

In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

 

Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni.

 

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, sono adottate le disposizioni attuative.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

 

Il nuovo comma 279-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei co. da 271 a 279 per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del DL 3 giugno 2008, n. 97, il beneficio del credito d’imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1º gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CREDITO D’IMPOSTA AREE SVANTAGGIATE Co.46 Il nuovo comma 279-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei co. da 271 a 279 per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del DL 3 giugno 2008, n. 97, il beneficio del credito d’imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1º gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
ECO- BONUS E RISTRUTTURAZ. Co.47 e 48 Il comma in esame apporta modifiche agli articoli 14 e 16 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare:

1) con la modifica all’articolo 14 del citato decreto legge si prevede l’applicazione della maggiore aliquota del 65% anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -bis del codice civile;

2) con la modifica all’articolo 16 del medesimo DL, si prevede l’applicazione della maggiore aliquota del 50% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.

All’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir le parole: ”entro 6 mesi” sono sostituite dalle seguenti: ”entro 18 mesi”.

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI Co.54 a 89 La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi “di favore” vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.

DECORRENZA: dal periodo d’imposta 2015

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA Co.91 Dal periodo d’imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del MEF. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito d’imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 95 del presente articolo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 94 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
CREDITO D’IMPOSTA PER GLI ENTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Co.da 93 a 95 A decorrere dal periodo d’imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d’imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 92 del presente articolo. Il credito d’imposta che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-quinquies del presente articolo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con il decreto di cui al comma 92, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Contemporaneamente viene ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282, convertito, di pari importo (80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016).

MISURE PER LA FAMIGLIA – BONUS BEBE’ Co. Da 125 a 129 La disposizione è diretta a prevedere, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell’anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell’articolo 2, comma 9, del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 25.000 euro annui. L’assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività.

Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno è raddoppiato.

Si attende decreto attuativo entro il 30.01.2015.

BONUS MANTENIMENTI FIGLI PER FAMIGLIE CON ISEE < EURO 8.500 CON FIGLI MINORI = O > 4 Co.130 Nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 8.500 euro annui.
FONDO PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA Co.131 Istituzione di un Fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l’anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.
EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS Co. 137,138 La disposizione è finalizzata ad incrementare, portandolo a 30.000 euro annui, il limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in relazione alle quali, secondo quanto previsto dal TUIR, spetta la detrazione, ai fini IRPEF, nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2% del reddito d’impresa.

 

L’aumento a 30.000,00 euro del tetto della detraibilità delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle aziende nei confronti delle ONLUS al 26%, avverrà a partire dal 2015.

 

Con tale intervento, il suddetto limite viene portato allo stesso livello di quello previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro previsto dal DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

NON IMPONIBILITA’ IVA ART.8-BIS

CESSIONI BENI EXTRA-UE FINI UMANITARI

Co.139 Il comma 5 dell’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente: ”5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

ll comma 139 ha stabilito che le ONG e tutte le altre organizzazioni potranno acquistare senza IVA i beni destinati all’esportazione per ragioni solidaristiche. Ad un prossimo Decreto Ministeriale è delegata la definizione delle modalità di applicazione della norma relativamente alle prestazioni accessori.

DONAZIONI AI PARTITI DETRAIBILI COME EROGAZIONI Co.141 I versamenti effettuati in forma di donazione dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici, beneficiari delle erogazioni medesime, sono da considerarsi erogazioni detraibili ex articolo 15, comma 1-bis del Tuir.

In sostanza, il comma 141 considera al pari di un’erogazione liberale (= detraibile) i versamenti effettuati da candidati/eletti alle cariche pubbliche.

INTERVENTI SETTORE AUTOTRASPORTO Co.150 e 151 Viene autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui dall’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF.

Una quota non superiore al 20 % delle risorse di cui al comma 150 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

FONDI AGLI ALLUVIONATI DEL 2013 DELLA SARDEGNA Co.152 Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015.
5 PER MILLE Co.154 ll comma 154 conferma i 500 milioni di euro destinati a questo istituto anche per il 2015 delegando ad un successivo Decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro i prossimi 60 giorni, la definizione delle corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della corretta trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della Bosetti e Gatti (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013).
SUPERAMENTO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L. STABILITA’ 2014

CHE PREVEDE IL TAGLIO ALLE DETRAZIONI FISCALI

co.207 Slittamento di un anno della clausola di salvaguardia prevista dalla Finanziaria 2014 (L. 147/2013 al comma 430 art.1), che comporta il taglio delle detrazioni fiscali.

All’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;

b)     le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;

c)     le parole: «3.000 milioni di euro per l’anno 2015,» sono soppresse;

d)    le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;

e)     le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».

La disposizione interviene con riferimento al DPCM, che dovrà essere adottato entro il 15 gennaio 2016, su proposta del MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, finalizzato a disporre le variazioni delle aliquote di imposta e le riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, per assicurare determinate maggiori entrate.

AUMENTA IL LIMITE SABATINI PER L’ACQUISTO DI IMPIANTI E BENI STRUMENTALI Co.242 L’importo massimo dei finanziamenti concessi dalla Sabatini, di cui al comma 8 dell’articolo 2 del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all’onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l’anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di Euro per l’anno 2021.
IMU – BENI STRUMENTALI ANCORATI AL SUOLO Co.243, 245 Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio DL 13 aprile 1939, n. 652, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».

Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, non sono prese in considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.

MUTUI FAMIGLIE E MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Co.246 Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
MODIFICHE ALL’AUTOTRASPORTO Co.da 247 a 250 Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e in generale alla disciplina che riguarda il vettore, il committente e il sub-vettore.

Il nuovo art. 6-ter. – (Disciplina della sub-vettura). –stabilisce che il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

In mancanza dell’accordo, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

Inoltre, le nuove imprese che, a decorrere dal 2015, presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione.

A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA Co. da 251 a 297
PAGAMENTO DELLE PENSIONI AL 10 DEL MESE

e RIVERSAMENTO ALL’INPS DELLA PENSIONE DEL DE CUIUS NON SPETTANTE

Co. 301 e 303 A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

Le prestazioni in denaro versate dall’INPS per il periodo successivo alla morte dell’avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L’istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all’INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L’obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.

L’istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l’estinzione dei propri crediti.

Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un’operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell’INPS. L’istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all’INPS le generalità del destinatario o del disponente e l’eventuale nuovo titolare del conto corrente.

RIFORMA PATRONATI Co. 309-312 A seguito dell’entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell’erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d’istituto.
ISEE- INFORMAZIONI ALL’AGENZIA ENTRATE PER LA PROFILAZIONE DEL RISCHIO EVASIONE Co. 314 Il comma 4 dell’articolo 11 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7, undicesimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
AUMENTO TASSAZIONE FONDI PENSIONE Co.621-625 Il comma 621 mira innanzitutto ad aumentare il livello di imposizione previsto, per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari, dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (dall’11% al 20%).

 

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la base imponibile dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l’aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell’imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l’investimento indiretto in tali titoli – così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi – relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 %) sui proventi dei titoli medesimi.

La norma provvede, infine, ad armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento». La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI EDIFICABILI Co.626-627 – Il comma 626 prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, DL 282 del 2002 consentendo la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva.

Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;

b)    al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

c)     al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT Co.629-633 Attraverso l’integrazione dell’articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, i commi da 628 a 630 intendono introdurre nell’ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Inversione contabile estesa anche alla GDO.

IVA SUI PELLET DAL 10% AL 22% Co.629 lett.d) Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».

Aumenta l’aliquota iva dal 10% al 22% sulle cessioni di pellet.

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

E COMPLIANCE FISCALE

Co.da 634 a 639 Il comma si pone l’obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato.

La ratio della disposizione è quella di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, mirate a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

 

La disposizione prevede che, a tal fine, l’Agenzia delle entrate, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici che consentano di agevolare il contatto con i contribuenti, usufruibili on-line, direttamente da casa e senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dislocati sul territorio, mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano, in quanto trasmessi con le dichiarazioni fiscali, ovvero in base a specifici obblighi di comunicazione nei confronti dell’amministrazione fiscale (si pensi, ad esempio, alle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto), anche da parte di enti esterni (ad esempio, comunicazioni relative ai movimenti di capitale) o da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati esteri. Nell’ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori ed omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi, la disposizione prevede che l’Agenzia possa trasmettere al contribuente anche informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, allo stesso imputabili sulla base dei predetti dati disponibili, così come elementi in ordine alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d’imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti. La finalità di detta comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, è quella di fornire allo stesso le informazioni utili ai fini di una valutazione delle stesse nella fase di predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

La disciplina dell’istituto del ravvedimento, ai soli fini dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, viene radicalmente modificata con l’introduzione di significative modifiche all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Co. 640 Il comma 640 rende inequivoco che in tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art. 2, comma 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 29 settembre 1973, n. 602, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione dall’anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. Allo stesso modo, la norma prevede che, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

Analogamente i termini di cui all’articolo 76 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni e i termini di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

DICHIARAZIONE IVA A FEBBRAIO Co.641 Il comma 641, nell’ottica della prosecuzione dell’opera di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti introduce alcune importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 operanti a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015. Si tratta della eliminazione dell’obbligo della dichiarazione unificata e della fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA nel mese di febbraio.

Viene completamente eliminato l’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA a febbraio.

 

MODIFICA ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE PER GLI ENC E CREDITO D’IMPOSTA Co. 655,656 All’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell’esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014.

Fino a quando, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della  legge  7  aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l’inclusione, tra  i  soggetti  passivi  dell’imposta  sul  reddito, degli enti non commerciali  di  cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir,  gli   utili   percepiti,   anche nell’esercizio  di  impresa,  dagli  enti  stessi non concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26% (non più del 95%) del loro ammontare; sull’ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti  le società e gli enti indicati  nel  comma  1  dell’articolo  23 del DPR  29  settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.

 

È riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre ne´ alla formazione del reddito ne´ ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente.

Dunque, concludendo, i commi 655 e 656 confermano l’applicazione retroattiva dell’aumento della tassazione dei redditi da capitale per gli Enti non commerciali concedendo altresì, a partire dal 2016 e per i due anni successivi, un credito d’imposta pari alla differenza tra la nuova e la vecchia tassazione nella misura di un terzo per ogni anno.

 

AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI Co. 657 Il comma 657 incrementa all’8 % la ritenuta che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

Tale ritenuta, originariamente prevista al comma 1, articolo 25, del DL 31 maggio 2010, n. 78 è stata successivamente ridotta al 4% per effetto della modifica di cui all’articolo 23, comma 8, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si tratta dei bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e delle spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

BOLLO AUTO D’EPOCA Co.666 La norma di cui al comma 666 prevede la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall’articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni. Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall’Automobil club Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico. Attualmente, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione. A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi.

 

IVA E-BOOK Co.667 Aliquota iva al 4%
BLACK LIST E TUIR Co.678, 680 e 681 Il comma 678 consente, in sostanza, di operare modifiche alla cosiddetta Black List di cui al DM del 24 aprile 1992 (ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 110, comma 10, del TUIR in materia di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori europea aventi regimi fiscali privilegiati), anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 168-bis dello stesso TUIR. In tal modo, senza attendere la revisione complessiva delle Black List, che richiederà un complesso lavoro istruttorio nei confronti di tutti i paesi e territori interessati, sarà possibile procedere a modifiche puntuali della lista di cui al decreto del 1992, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Tale revisione dovrà avvenire in ogni caso, ovviamente, previa verifica d’intesa con l’Agenzia delle entrate, della effettività di uno scambio di informazioni che renda efficace l’azione di contrasto delle pratiche elusive.
TASI Co.679 Confermato anche per il 2015 il livello massimo della TASI al 2,5 per mille.
TRANS

FRONTALIERI – REDDITO IMPONIBILE

Co. 690 e 691 A decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di reddito di cui all’articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro. 

Fino al 2014 il limite era pari a 6.700 euro.

Dunque, dal 01.01.2015, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente i 7.500 euro.

 

Dopo il co. 3 dell’articolo 188-bis del TUIR, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015».

PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI CO.692,693 Il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 4, comma 5-bis, del DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015.

Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

VIENE RIBADITO L’AUMENTO DELL’IVA DAL 10% AL 22% SULLE CESSIONI DI PELLET Co.711,712 Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet»
ASD E SSD  – NUOVO LIMITE PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ Co.713 Il comma 713 modifica l’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, portando a 1.000,00 euro la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più i 516,46 euro).

 

CLAUSOLA DI SALVAGURDIA Co.718-719 Il comma incrementa:

–           l’aliquota IVA del 10% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017;

–           l’aliquota IVA del 22% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5% dal 01.01.2018;

–           inoltre dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Il comma 719 precisa che le misure possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

ENTRATA IN VIGORE Co.701 e 735 Si precisa, infine, che l’entrata in vigore della legge è fissata per il 1° gennaio 2015.

 

03 Mar 2015

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