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Tfr in busta paga: la domanda di richiesta

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Il 19 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, con il titolo “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”.

Il Decreto, che entrerà ufficialmente in vigore il 3 aprile 2015, dà la possibilità ai lavoratori del settore privato di poter anticipare il TFR (tecnicamente detto Qu.I.R. Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione”) mensilmente in busta paga.

Per chi ne fa richiesta già nel prossimo mese di aprile, l’erogazione verrà materialmente corrisposta nel mese di maggio, fino al 30 giugno 2018.

NOTA BENE – Dovranno invece aspettare fino ad agosto per la prima liquidazione i dipendenti delle piccole aziende (meno di 50 addetti) che accedono al finanziamento assistito da garanzia, cioè dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza (maggio 2015), comprendendo i tre mesi di arretrato (maggio/luglio).

Tfr in busta paga

Le ricordiamo che la Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1 c. 26-34 ha previsto per i lavoratori del settore privato la possibilità di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga.

Il lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione può:

  • Destinare il Tfr ad un fondo di previdenza complementare;
  • Lasciare il Tfr in azienda;
  • Anticipare il Tfr in busta paga.

La misura, introdotta in via sperimentale, vale per un triennio, ossia dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 (40 mesi in tutto). Mentre il TFR maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta. Quindi, niente da fare per il TFR maturato ante 1° marzo 2015, che non potrà essere monetizzato e dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare.

ATTENZIONE – La scelta, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30 giugno 2018.

I soggetti interessati

La informiamo, inoltre, che la facoltà riguarda esclusivamente:

  • i lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
  • i lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il TFR in busta paga.
Restano, invece, esclusi dalla novità:

  • i lavoratori dipendenti domestici;
  • i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
  • i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle Imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano  stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
  • ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.
LAVORATORI INCLUSI lavoratori del settore privato;lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa.
LAVORATORI ESCLUSI lavoratori pubblici;lavoratori domestici;

lavoratori agricoli.

DATORI DI LAVORO ESCLUSI datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali;datori di lavoro in CIGS o CIG in deroga;

datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle Imprese un piano di risanamento attestato;

datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;

datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

La richiesta

I lavoratori che intendono monetizzare mensilmente il proprio TFR in busta paga, dovranno presentare l’istanza di seguito riportata (Modello “Qu.I.R.”) debitamente compilata e validamente sottoscritta.

Richiesta Tfr

OSSERVA – La manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sin o al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018. Mentre per i datori di lavoro che hanno meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a  partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.

Regime fiscale

Infine, è nostra cura informarLa che da un punto di vista fiscale la Qu.I.R. è soggetta all’aliquota marginale IRPEF ordinaria, anziché alla tassazione separata. Sarebbe quindi opportuno che ciascun lavoratore valuti la convenienza o meno che una simile scelta comporta, partendo dal presupposto che all’aumentare del reddito automaticamente diventa anche più onerosa la Qu.I.R. rispetto al TFR considerato come “buonauscita” o a quello investito nella previdenza integrativa.

NOTA BENE – La Qu.I.R. è esclusa dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro (c.d. bonus 80 euro). Inoltre, non sarà imponibile ai fini previdenziali.
25 Mar 2015

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