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Imposta di bollo con versamento virtuale

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Come noto, in base a quanto disposto dagli artt. 15 e 15-bis, D.P.R. n. 642/72 per l’imposta di bollo può essere assolta in modo “virtuale”.

In particolare a decorrere dal 20.2.2015 il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale”, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, va effettuato mediante il mod. F24 utilizzando gli specifici nuovi codici tributo recentemente istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

La richiesta

Il contribuente interessato all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve presentare all’ufficio competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale indica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.

L’ufficio concede l’autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell’imposta (dalla data della domanda al 31 dicembre dello stesso anno), ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel periodo.

Negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta all’ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili liquidare l’imposta e gli assegni bancari estinti nel periodo.

L’ufficio, dopo i dovuti riscontri, dà corso alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (imputando la differenza a debito o a credito alla rata in scadenza a febbraio), che viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.

Inoltre, entro il 16 aprile di ogni anno, alcuni soggetti (Poste, banche e altri enti e società finanziari, e le imprese di assicurazione) devono versare a titolo di acconto il 95% dell’imposta provvisoriamente liquidata, scomputabile – per esigenze di liquidità – dai versamenti dovuti a partire dal successivo mese di febbraio.

ATTENZIONELa disciplina in esame non si applica ai documenti informatici, relativamente ai quali l’imposta di bollo va invece versata telematicamente tramite F24 in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Strutture competenti

In generale, il rilascio delle autorizzazioni e la liquidazione del tributo sono di competenza delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate, mentre, per uffici ed enti statali e per le Camere di commercio, le direzioni regionali rilasciano le autorizzazioni e le Dp liquidano l’imposta.

A determinare la competenza territoriale, cioè quale sia la direzione provinciale tenuta a rilasciare l’autorizzazione e a liquidare il tributo, è il domicilio fiscale del contribuente.  In caso di variazione del domicilio fiscale, si applica la regola generale secondo cui il cambio ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.

Per le imprese estere non residenti, si fa riferimento al domicilio in Italia del rappresentante fiscale.

L’efficacia dell’autorizzazione non viene meno anche se la competenza delle successive attività di liquidazione ricadono in capo ad un altro ufficio.

RICORDA – Secondo l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate, i provvedimenti di revoca o di diniego, totale o parziale, dell’autorizzazione in questione sono compresi nel novero degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 546/1992.

Versamenti

Come sopraccennato dal 20 febbraio scorso, i versamenti per l’imposta di bollo virtuale (compresi l’acconto ed eventuali interessi e sanzioni) vanno effettuati tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 12/2015. Fino al 31 marzo è stato possibile utilizzare anche il modello F23.

Relativamente all’acconto, lo stesso può essere scomputato da tutti i versamenti dovuti a partire dal mese di febbraio (Circolare n. 49/2005); se non è possibile farlo interamente nel corso dell’anno, il credito vantato può essere scalato anche dall’acconto per l’anno successivo (Circolare n. 46/2011). Dalla prossima dichiarazione annuale, il contribuente potrà segnalare la scelta sulla modalità di scomputo dell’acconto: l’ufficio liquiderà le rate bimestrali e l’acconto sulla base di tale indicazione.

Sanzioni

L’omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale è soggetto alla sanzione del 30% dell’importo non versato entro i termini previsti dalla legge.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale di conguaglio relativa all’imposta di bollo in questione è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso. Qualora la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista dall’articolo 25, comma 3 del D.P.R. 642/1972 è ridotta a un decimo del minimo edittale, che è attualmente pari al 100 per cento dell’imposta dovuta. Le violazioni connesse in relazione all’omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta tramite contrassegno telematico sono invece più alte, in quanto si applica l’articolo 25, comma 1 del D.P.R. 642/1972, che prevede una sanzione dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.

27 Apr 2015

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