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MOSS. Dichiarazione IVA entro il 20 Aprile

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A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della Direttiva IVA ed in particolare agli articoli 58 e 59 – bis della Direttiva 2006/112/UE, sono cambiati i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari.

A partire dal 1° Gennaio 2015, pur in assenza del Decreto Legislativo di recepimento, le prestazione rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.

La conseguenza naturale di tale impostazione è la necessita per l’operatore di identificarsi nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti.

Recepimento nell’ordinamento interno

Il Consiglio dei Ministri del 27.03.2015, su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato un Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2008/8/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE, con il quale si interviene sui criteri di determinazione del luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta.

Nota bene – Viene così stabilito che l’IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

MOSS: dichiarazione e versamento IVA

Per far fronte agli effetti di tale modifica, è prevista l’estensione dello sportello unico anche agli operatori comunitari che effettuano cessioni via web a privati consumatori stabiliti all’interno dell’UE, evitando così il gravoso adempimento relativo all’identificazione nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti.

L’adesione al MOSS consente di dichiarare in un unico Stato membro le prestazioni rese nei confronti dei consumatori finali residenti nei territori dell’Unione europea e di procedere al versamento dell’imposta applicata in ciascuno degli stessi, previa presentazione di una dichiarazione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014 sono state fornite le istruzioni operative per l’adesione al regime speciale denominato “Mini One Stop Shop” (MOSS).

La dichiarazione (il modello è disponibile in modalità web) è presentata dagli operatori registrati al MOSS in Italia, nazionali ed extra UE con stabile organizzazione in regime UE e dagli operatori extra UE registrati al regime non UE:

  • gli operatori in regime UE compilano la dichiarazione limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori residenti in Paesi diversi dall’Italia. Le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali, invece, rilevano ai fini della dichiarazione IVA nazionale;
  • gli operatori in regime non UE compilano la dichiarazione anche per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori residenti in Italia, poiché non presentano alcuna dichiarazione IVA nazionale.

Nel comunicato stampa del 27.03.2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire dal 1° aprile 2015 sono disponibili per gli operatori registrati al Portale MOSS le funzionalità operative per la trasmissione della Dichiarazione IVA MOSS, da eseguirsi a partire dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese.

Pertanto, con riferimento al primo trimestre 2015, tale adempimento va eseguito dal 1° al 20 aprile 2015. Nei medesimi termini, dovrà essere eseguito il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.

Le scadenze
I trimestre (gennaio-marzo) 20 aprile
II trimestre (aprile-giugno) 20 luglio
III trimestre (luglio-settembre) 20 ottobre
IV trimestre (ottobre-dicembre) 20 gennaio

Ad ogni dichiarazione è attribuito dal sistema un numero di riferimento unico da indicarsi in sede di versamento dell’imposta.

Nota bene – Il modello deve essere comunque trasmesso, a saldo zero, anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime.
15 Apr 2015

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