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Nuovi minimi e ritenute d’acconto

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Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000).

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:

  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
  • non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
  • esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
  • non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
  • non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
  • esclusione dall’IRAP;
  • possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
  • esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
  • reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
  • introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;
  • applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.

L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta

Tra le semplificazione sopraesposte figura anche la non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta.

Dal momento che nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori, sebbene entro il plafond annuale di 5.000 euro, si è posto il problema dell’applicazione, versamento e dichiarazione della ritenuta operata sui redditi corrisposti ai collaboratori.

In questo caso la norma prevede l’esclusione dall’applicazione della ritenuta e, conseguentemente, del suo versamento e dichiarazione.

L’esclusione dall’obbligo di operare la ritenuta alla fonte si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute.

ATTENZIONE – In questi casi è previsto solamente che l’imprenditore o professionista deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l’ammontare del reddito erogato non soggetto a ritenuta.

Rimanendo in tema di ritenute è anche previsto che i ricavi o compensi relativi al reddito soggetto al regime forfetario non siano assoggettati a ritenuta d’acconto.

A tal fine l’imprenditore dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva.

L’uso delle parole “ricavi o compensi” rende chiaro che l’esclusione della ritenuta vale anche per i ricavi d’impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.

Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura anche la seguente dicitura:

  • Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014”.
ESONERO RITENUTE SUI COMPENSI EROGATII contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta ma sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l’ammontare degli stessi redditi corrisposti.
ESONERO RITENUTE SUI COMPENSI PERCEPITII ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ambito del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.  Il contribuente, a tal fine, deve rilasciare al proprio sostituto un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto ad imposta sostitutiva
30 Apr 2015

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