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Dal 2016, Dichiarazione IVA anche per gli agricoltori minimi, purché attivi

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Il concetto di agricoltore attivo, come unico percettore dei contributi PAC

 A partire dall’anno 2015 potranno presentare domanda della PAC, per un importo superiore ai 1.250 Euro di contributo, solo i soggetti in possesso dei requisiti necessari per essere considerati agricoltori attivi “sulla base del Regolamento UE n, 1307/2013.

Dal prossimo anno la PAC sarà, inoltre, estesa a tutte le superfici coltivate.

In particolare gli agricoltori esonerati (non ricadenti in zone montane) sono considerati agricoltori attivi e perciò, potranno chiedere la PAC a partire dal 2015, solo se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • soggetti iscritti all’lNPS gestione agricola sia come coltivatori diretti, che come imprenditori agricoli professionali;
  • obbligo partita IVA agricola e presentazione dichiarazione IVA (tenuta contabilità), anche se soggetti con volume d’affari IVA inferiore a 7.000 Euro annui.

Soggetti beneficiari e non della PAC

Una delle novità introdotte con il nuovo regolamento sui pagamenti diretti della Pac1 è quella della definizione di uno specifico profilo del beneficiario degli aiuti, il cosiddetto agricoltore attivo (active farmer) nel tentativo di evitare, come è accaduto finora, che il finanziamento pubblico destinato all’agricoltura venga consistentemente assorbito da soggetti che agricoltori non sono. Si pensi che da un’indagine censuaria, risulta che nel 2010 circa 150.000 soggetti che hanno ricevuto contributi diretti tramite Agea, non risulterebbero titolari di aziende agricole. Verranno esclusi gli agricoltori “non attivi”, ossia i soggetti per i quali l’agricoltura è una parte insignificante della propria attività economica.

La norma premia, in sostanza, chi realmente svolge attività agricola; è necessario essere coltivatori diretti iscritti all’Inps (se l’importo del contributo è maggiore di 1250€) e avere partita Iva attiva, ed esclude dunque, inserendole in una vera e propria “lista nera”, soggetti come aeroporti, ferrovie, impianti idrici e società immobiliari in possesso di terreni agricoli ma che non svolgono attività agricola attiva.

Come noto, si tratta di una questione delicata, perché osteggiata dai proprietari di terreni, che non svolgono la loro attività prevalente nel settore agricolo, ma che dichiarano una rendita dai loro terreni in qualità di beneficiari degli aiuti comunitari o sotto forma di canoni di affitto allineati a questi aiuti. La criticità derivante da questa situazione sta nello scarso interesse di questi soggetti per le modalità di utilizzo dei terreni agricoli che possiedono, che si traduce in una gestione orientata prevalentemente al breve termine se non addirittura in una manutenzione minima dei suoli, come richiede il regolamento comunitario. Tale comportamento annulla l’efficacia degli aiuti comunitari e rappresenta un vincolo per la mobilità del mercato fondiario, ostacolando lo sviluppo di attività agricole orientate al medio-lungo periodo.

Il regolamento UE e le decisioni dell’Italia

Dalle previsioni del regolamento comunitario, subito operante in Italia, senza necessità di decreti di recepimento, il nostro Paese doveva adottare tre decisioni:

  • la lista nera;
  • la soglia di non applicazione;
  • i requisiti del c.d. “agricoltore attivo”.

Vediamo quali sono state le decisioni della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014.

La lista nera

Il Reg. 1307/2013 (art. 9) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono a una lista nera (black list) ovvero che gestiscono:

  • aeroporti;
  • servizi ferroviari;
  • impianti idrici;
  • servizi immobiliari, terreni sportivi;
  • aree ricreative permanenti.

Gli Stati membri possono ampliare la black list. A tal fine, le scelte dell’Italia hanno previsto l’allargamento della lista nera ad altre quattro categorie di soggetti:

  • persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);
  • persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari);
  • società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione;
  • Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo.

L’esclusione di questi soggetti è mitigata dalla possibilità di considerare “agricoltori attivi” le loro società partecipate.

Inoltre, il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede che una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:

  1. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;
  2. le sue attività agricole non sono insignificanti;
  3. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Dunque, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola è considerata “agricoltore attivo”.

Oltre alla definizione della lista nera, il Reg. Ue 1307/2013 (art. 9, par. 3) prevede la delega agli Stati membri nell’applicazione del concetto di “agricoltore attivo”.

Il regolamento comunitario attribuisce agli Stati membri due decisioni:

  • la soglia di non applicazione;
  • i criteri di selezione dell’agricoltore attivo.

La soglia di non applicazione

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il requisito di “agricoltore attivo” ai soggetti che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5.000 € nell’anno precedente. Il documento della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014 prevede questa possibilità.

Sono considerati “agricoltori attivi”, tutti i soggetti che nell’anno precedente (quindi nel 2014) hanno percepito pagamenti diretti per un ammontare meno di:

  • 000 € per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate;
  • 250 € nelle altre zone.

In altre parole, tutti i “piccoli beneficiari della Pac” sono attivi, con differenziazione tra montagna e/o zone svantaggiate e altre zone.

I requisiti

Gli agricoltori che percepiscono aiuti superiori alle “soglie di non applicazione”, sono considerati attivi, se possiedono uno dei seguenti requisiti:

  • iscrizione all’Inps, come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri;
  • titolari di partita Iva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA.

Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.

Questa definizione di “agricoltore attivo” è molto ampia e, di fatto, include quasi tutti gli attuali beneficiari della Pac, purché siano titolari di partita IVA agricola.

Pochi esclusi In Italia sono molti i beneficiari dei pagamenti diretti che non sono titolari di partita IVA, ma la maggior parte di essi rientra nella “soglia di non applicazione”.

Coloro che sono al di sopra della soglia, possono richiedere l’apertura della partita IVA agricola ed essere agricoltori attivi ricordando che nel nostro sistema tributario non è consentito detenere Partite IVA “inattive”.

Occorre fare attenzione al requisito della “dichiarazione annuale IVA”, necessaria per le aziende non ubicate in montagna e/o zone svantaggiate.

La normativa fiscale per le imprese agricole prevede che, al di sotto di 7.000 euro di fatturato, è previsto “l’esonero” dalla tenute delle scritture contabili e adempimenti connessi, tra i quali la presentazione della “Dichiarazione Annuale IVA” ma che è comunque possibile “optare” per la tenuta della contabilità mediante “rinuncia all’esonero indipendentemente dalla presenza di fatturato.

07 Mag 2015

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