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Deduzione assegno ex coniuge

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Come noto, in presenza di separazione, scioglimento, annullamento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può stabilire in capo ad uno dei coniugi, tenendo presente la situazione economica degli stessi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’altro mediante la corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, gli assegni in esame rappresentano per il coniuge erogante un onere deducibile, nella misura fissata dal Provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Deducibilità per il coniuge erogante 

Circa la deducibilità si rammenta che:

  • l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex-coniuge deve essere disposto dall’Autorità giudiziaria per cui sono indeducibili le somme versate volontariamente a titolo di assegno di mantenimento (ad esempio, separazione di fatto). Con particolare riferimento all’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento, ancorchè disposto normativamente, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 19.11.2008, n. 448/E ha precisato che le maggiori somme derivanti dallo stesso sono deducibili soltanto se è specificatamente previsto dal Provvedimento del Giudice ovvero lo stesso “preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo”. In mancanza di una specifica previsione l’erogazione delle somme derivanti dall’adeguamento sono considerate corrisposte “volontariamente” e pertanto indeducibili;
  • la deducibilità è limitata esclusivamente alla spesa sostenuta per il mantenimento dell’ex coniuge. Se quanto corrisposto comprende anche il mantenimento dei figli, la quota a loro riferita non è deducibile. In caso di mancata distinzione si considera riferito all’ex coniuge il 50% dell’importo risultante dal Provvedimento;
  • la deducibilità è riconosciuta anche nel caso in cui l’ex coniuge sia residente all’estero.

Tassazione in capo al coniuge percettore  

Per il coniuge percettore, l’assegno di mantenimento, qualora erogato con cadenza periodica, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR.

A tal proposito si rammenta che, come precisato dal Ministero delle Finanze nella Nota 17.7.97, n. 984, non è possibile assoggettare a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, gli assegni per alimenti percepiti a titolo di arretrato. Gli stessi vanno tassati (ordinariamente) nell’anno di percezione, in quanto la nozione di emolumenti arretrati è riferibile soltanto ai lavoratori dipendenti e altre specifiche categorie di lavoratori assimilati.

Modalità di erogazione

Con riferimento alle modalità di erogazione, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.6.2009, n. 153/E ha precisato che la deducibilità è ammessa soltanto in presenza di assegni periodici. Infatti, nel caso in cui, anche con giudizio del Tribunale, sia concordato, in luogo degli assegni periodici di mantenimento, il versamento di una somma in unica soluzione (assegno “una tantum”), la spesa risulta indeducibile.

In particolare:

  • la disposizione contenuta nella citata lett. c) fa espresso riferimento ai soli assegni periodici che costituiscono per il coniuge percettore reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (un’eventuale deduzione degli stessi nell’ipotesi di corresponsione una tantum comporterebbe la violazione del generale principio di tassatività degli oneri deducibili). Tale orientamento è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze 6.12.2001, n. 383 e 29.3.2007, n. 113;
  • gli assegni corrisposti una tantum non hanno natura reddituale ma costituiscono una “transazione delle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi”. Di conseguenza non sono soggetti a tassazione e quindi specularmente indeducibili per il soggetto erogatore. La corresponsione rateale non muta la natura dell’assegno una tantum che è quella di risolvere definitivamente le spettanze tra coniugi poichè la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo “una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti”.

Accollo di spese dovute dall’ex coniuge

Una situazione piuttosto frequente, che in passato è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, riguarda il caso in cui l’assegno sia “pagato” tramite l’accollo di esborsi gravanti sull’ex coniuge.

Sulla scorta degli orientamenti più recenti di cui appresso, si può attualmente sostenere che qualsiasi erogazione in denaro a scadenza periodica, posta a carico di un coniuge a favore dell’altro (senza che rilevi la destinazione specifica cui le stesse sono preordinate) risulta essere:

  1. deducibile: ove contribuisca in modo determinante al mantenimento dell’ex coniuge
  2. indeducibile: ove costituiscano “una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del mantenimento”, anche se imposte dal giudice.

Ex coniuge e accollo del mutuo

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza 2.4.2015, n. 6794 ha chiarito che sono deducibili le somme corrisposte per l’estinzione del mutuo dell’ex coniuge purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.

Considerato che l’accollo è una modalità di estinzione delle obbligazioni (diverse dall’adempimento) ex art. 1268, C.c., per i Giudici lo stesso costituisce una modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento fungibile rispetto al pagamento dell’assegno periodico stabilito dal Tribunale, posto che entrambe le prestazioni soddisfano, sebbene con modalità diverse, “l’interesse pratico tutelato dalla legge” ovvero “l’assistenza materiale alla persona che a causa della separazione … versa in stato di bisogno economico”.

Di conseguenza l’ex coniuge può dedurre quanto versato a titolo di accollo del mutuo in luogo della corresponsione dell’assegno periodico nel limite di quanto stabilito dal Tribunale.

Spese di alloggio

Richiamando i principi espressi nella citata ordinanza n. 13029, per “essere considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento e, quindi, … deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR”, nella Circolare 24.4.2015, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate precisa che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato devono essere disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge”.

Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata al 50%.

Con riferimento alla quantificazione del “contributo casa”, l’Agenzia evidenzia che, in assenza di statuizione diretta da parte del Tribunale, lo stesso può essere determinato “per relationem”, come ad esempio nel caso in cui il Provvedimento preveda l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.

Con riferimento alla documentazione attestante il sostenimento della spesa l’Agenzia delle Entrate precisa che la stessa può essere costituita oltre che dal Provvedimento del Tribunale, anche:

  • dal contratto d’affitto;
  • dalla documentazione “da cui risulti l’importo delle spese condominiali”;
  • dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
27 Mag 2015

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