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Qu.I.R.: la liquidazione

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Con la Circolare n. 82/2015 dell’INPS, sono giunte le tanto attese istruzioni per poter procedere alla liquidazione mensile della Qu.I.R. a favore dei lavoratori del settore privato che ne facciano richiesta.

La richiesta

La informiamo che qualora volesse monetizzare mensilmente il proprio TFR in busta paga, è necessario presentare l’istanza (Modello “Qu.I.R.”) debitamente compilata e validamente sottoscritta.

ATTENZIONE – Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.

Liquidazione della Qu.I.R.

La manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

In particolare, la liquidazione della Qu.I.R. è effettuata:

  • a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento.
  • a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al finanziamento assistito da garanzia.

Quindi, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide:

  • con il mese di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito;
  • con il mese di agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto finanziamento.
NOTA BENE – In entrambi i casi, i lavoratori dovranno presentare la suddetta istanza entro il 30 aprile 2015.

Ambito soggettivo

Le ricordiamo che la facoltà riguarda esclusivamente:

  • i lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
  • i lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il TFR in busta paga.
NOTA BENE – Per coloro che non hanno le caratteristiche per accedervi, resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120 C.c.

 SOGGETTI ESCLUSI:

  • i lavoratori dipendenti domestici;
  • i lavoratori dipendenti del settore agricolo. Si intendono inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);
  • i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle Imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare;
  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano  stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
  • ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.
LAVORATORI INCLUSI §  Lavoratori del settore privato;§  lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa.
LAVORATORI ESCLUSI §  Lavoratori pubblici;§  lavoratori domestici;

§  lavoratori agricoli.

DATORI DI LAVORO ESCLUSI §  Datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali;§  datori di lavoro in CIGS o CIG in deroga;

§  datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle Imprese un piano di risanamento attestato;

§  datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;

§  datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Condizioni generali

La misura, introdotta in via sperimentale, è operativa dal 3 aprile 2015 (data di entrata in vigore del DPCM n. 29/2015) fino al 30 giugno 2018 (con prima liquidazione prevista per il mese di maggio 2015). Mentre il TFR maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta. Quindi, niente da fare per il TFR maturato prima del mese di maggio 2015, il quale non potrà essere monetizzato e dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare.

ATTENZIONE – La scelta, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30 giugno 2018.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

  • La misura scatta dalle retribuzioni di maggio 2015 fino al 30 giugno 2018.
  • La scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
  • Non può essere monetizzato il TFR ante maggio 2015.

Come appena accennato, affinché il lavoratore abbia diritto alla Qu.I.R. deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi.

NOTA BENE – In caso di successione di rapporti di lavoro si azzera l’anzianità di servizio e la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R. diviene inefficace. In tali casi, non rientrano quelle fattispecie in cui, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (es. cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 C.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 C.c.).

Inoltre, non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R.:

  • i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 C.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio);
  • i periodi che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita).
07 Mag 2015

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