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News fiscali

Inizio attività per i minimi e forfettari

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Regimi fiscali agevolati  

Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto dall’1.1.2015 un nuovo regime forfettario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti e ha soppresso:

  • il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000;
  • il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
  • il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011.

Tuttavia, con il comma 12-undecies dell’art. 10, D.L. n. 192/2014 è stato prorogato fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime dei minimi, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.

Condizioni

Ricordiamo sinteticamente che:

1. possono usufruire del “regime dei minimi” i contribuenti che:

  • iniziano una attività professionale/d’impresa non svolta in precedenza, in particolare:

– non devono aver esercitato lavoro autonomo nei 3 anni precedenti;

– non si tratti mera prosecuzione di attività di lavoro dipendente o autonomo;

– se si tratta di prosecuzione di attività di terzi, ricavi anno precedente non superiori a € 30.000;

  • non fatturano più di 30.000,00 euro all’anno;
  • non acquistano più di 15.000,00 euro di beni strumentali in totale, nell’arco di un triennio;
  • non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e assimilate;
  • non hanno spese per lavoro accessorio, dipendente ed assimilato (mentre è consentita l’erogazione di compensi occasionali a terzi);
  • non sono soci in nessuna “società di persone”, o associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 917/1986 o in S.r.l. che si trova nel regime di trasparenza fiscale;
  • non hanno aderito a regimi IVA “speciali”;
  • non si tratti di soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:

– fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all’art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972;

– mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53 c. 1, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29.10.1993, n. 42;

2. possono, invece, usufruire del “regime forfettario i contribuenti che

  • rispettano i seguenti requisiti di accesso:

– conseguono un ammontare di ricavi o abbiano percepito compensi non superiori a determinate soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007 (da 15.000 a 40.000);

– le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di euro 000 lordi;

– non si deve possedere al 31 dicembre dell’esercizio precedente un costo complessivo di beni mobili strumentali, considerati al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 euro;

– i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d’impresa o professionali, a eccezione del caso in cui la somma di tutti non superi 20.000 euro o che il lavoro dipendente non risulti cessato;

  • non presentano le seguenti fattispecie di esclusione:

– avvalersi di regimi speciali IVA;

– risultare non residenti;

– effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993;

– partecipare a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti ex art. 116, TUIR.

Modello inizio attività

Alla luce dell’istituzione del nuovo regime forfettario e della proroga del regime dei minimi con il Provvedimento 3.6.2015 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mod. AA9/12 da utilizzare per la comunicazione di inizio, variazione dati e cessazione dell’attività ai fini IVA, da parte delle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). Il nuovo modello è utilizzabile a decorrere dal 4.6.2015.

Ai fini della compilazione va indicando uno dei seguenti codici:

  • 1adesione, al sussistere dei requisiti, al regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
  • 2adesione, al sussistere dei requisiti, al regime forfettario ex art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014.

Si rammenta che i contribuenti che aderiscono ad un regime fiscale agevolato non devono indicare il volume d’affari presunto nel campo relativo all’attività esercitata poiché tale dato costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.

Come espressamente disposto dal citato Provvedimento è possibile utilizzare il “vecchio” mod. AA9/11 fino al 30.9.2015 per fattispecie diverse da quelle sopra esaminate.

Presentazione del modello

Si rammenta che i suddetti modelli vanno presentati:

  • entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività/variazione dei dati precedentemente comunicati/cessazione dell’attività;
  • all’Agenzia delle Entrate tramite:

– consegna all’Ufficio (in duplice esemplare);

– raccomandata all’Ufficio (in unico esemplare allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante);

– invio telematico (direttamente o tramite un soggetto abilitato alla trasmissione telematica).

10 Giu 2015

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