menu

+39 0422 725466

info@gesasrl.eu

News fiscali

Certificazione Unica anche per i minimi

posted in Fiscal News by

Per il primo anno di applicazione del nuovo modello CU, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, possono essere inviate anche successivamente il 9 marzo, senza applicazione di sanzioni.

Il termine per l’invio delle Certificazioni Uniche riferite a lavoratori autonomi corrisponde a quello previsto per la trasmissione del modello 770/2015 semplificato attualmente fissato al 31 luglio 2015.

Al riguardo si fa presente che il comma 1, articolo 2, del D.Lgs. 175/2014, prevede una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa o tardiva, a prescindere dalla natura del reddito certificato. L’Agenzia delle Entrate (Circolare 6/E/2015) ha chiarito che il ritardo o l’errata trasmissione della certificazione, costituisce una violazione che non può essere oggetto di ravvedimento.

Certificazione per lavoratori autonomi

Il Prospetto “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” si riferisce alla corresponsione, nel corso del 2014, di:

  • redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
  • provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
  • provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
  • prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
  • indennità corrisposte per la cessazione:
  • di rapporti di agenzia;
  • da funzioni notarili;
  • dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR).

Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR:

  1. indennità di trasferta;
  2. rimborsi forfetari di spesa;
  3. premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Certificazione per i minimi

Come noto per il regime dei minimi e il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. n. 388/2000, i c.d. “forfettini”) l’Agenzia delle Entrate ha stabilito, (con la Circolare 26.1.2001 n. 8/E per le nuove iniziative produttive e con il  Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185820, punto 5.2 per il regime dei minimi) che i sostituti d’imposta non devono operare le ritenute nei loro confronti se i contribuenti interessati rilasciano al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che i redditi sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista per tale regime.

Anche se per tali regimi non è prevista l’applicazione della ritenuta la Certificazione Unica deve essere comunque utilizzata per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2014 alle persone fisiche che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. “forfettini”) oppure relativo ai c.d. “nuovi contribuenti minimi” (art. 27 del D.L. 98/2011) e non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

Le istruzioni al modello CU prevedono, infatti, che nel quadro “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” debba essere riportato, ai punti 4 e 7, l’importo corrisposto nel 2014, “ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto” dei compensi o dei ricavi corrisposti ai contribuenti (professionisti o imprese) nel regime dei minimi, abrogato dal prossimo anno e dei compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime delle nuove iniziative, abrogato da quest’anno.

23 Lug 2015

related posts