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La Voluntary disclosure per il soggetto delegato

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I principali chiarimenti dell’Agenzia

Nel suddetto documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria, in risposta ai quesiti posti dagli operatori, ha fornito tra l’altro importanti chiarimenti in merito alla presentazione dell’istanza per il soggetto dotato di delega o di procura sulle attività estere.

I chiarimenti hanno riguardato in concreto:

  • la necessità di presentare l’istanza per aderire alla procedura di collaborazione volontaria;
  • nonché l’ammontare delle sanzioni a cui si andrà in contro, ovvero quelle relative al solo monitoraggio fiscale oppure anche quelle relative ai redditi collegati agli investimenti esteri.

La presentazione dell’istanza per il soggetto delegato

In merito alla prima questione, ma non vi erano dubbi, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo il quale l’obbligo di monitoraggio fiscale riguarda anche colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, tenuto conto della “ratio” della previsione, rileva una nozione onnicomprensiva di detenzione, che include anche le situazioni di detenzione nell’interesse altrui (da ultimo Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 26848, del 9 ottobre 2014), afferma che il conferimento di una delega ad operare su di un rapporto all’estero senza alcuna limitazione equivale per il delegato alla detenzione dei valori presenti su detto rapporto, a prescindere dal fatto che questi effettui o meno delle operazioni, con il conseguente obbligo di compilazione del quadro RW.

Lo stesso dicasi nel caso del mancato esercizio della delega, perché tale fatto non può provare la materiale indisponibilità del rapporto.

In tali casi, dunque, vi era la necessità di assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, il cui mancato adempimento può essere sanato tramite la procedura di collaborazione volontaria. Possono avvalersi della procedura anche i soggetti delegati ad operare su rapporti indipendentemente dal fatto che questi abbiano o meno posto in essere delle operazioni.

Non erano invece tenuti alla compilazione del quadro RW, e non sussiste necessità di presentare istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, i procuratori con mera delega ad operare per conto dell’intestatario. Allo stesso modo sono esclusi i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti.

CASO PRESENTAZIONE ISTANZA
Conferimento di una delega ad operare su di un rapporto all’estero senza alcuna limitazione SI
Conferimento di una delega ad operare su di un rapporto all’estero senza alcuna limitazione, senza effettivo esercizio SI
Soggetti delegati ad operare su rapporti esteri SI
Procuratori con mera delega ad operare per conto dell’intestatario NO
Soggetti delegati che non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti NO

 

23 Lug 2015

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