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Enti non commerciali: utilizzo credito d’imposta

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La Legge di Stabilità 2015 (commi 655-656) ha previsto che la quota esente dei proventi percepiti dagli enti non commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, passa dal 95% al 22,26%.

Questo significa che tali proventi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,44%, anziché nella misura del 5%. L’incremento di tassazione riguarda:

  • gli utili percepiti dagli enti non commerciali, ancorché prodotti nell’esercizio d’impresa;
  • i dividendi percepiti da trust, che sono equiparati agli enti non commerciali qualora abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale.

Con questo intervento il Legislatore ha voluto equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate (Relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015).

Per compensare la retroattività della norma (in vigore dal 2014) il Legislatore riconosce un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, da usare in compensazione nel triennio 2016-2018.

L’Agenzia delle Entrate, successivamente, è intervenuta con la Risoluzione 70/E del 31.07.2015 per chiarire le modalità di fruizione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta

Il credito d’imposta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 70/E/2015, è pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime, e quella calcolata secondo le previgenti disposizioni.

CREDITO D’IMPOSTA: differenza tra Ires dovuta in base alle nuove disposizioni (esenzione 22,26%) e  Ires dovuta in base alle previgenti disposizioni (esenzione 95%).

Come indicato dalla Legge di Stabilità 2015, il credito d’imposta:

  • va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso all’1.1.2014 (quindi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare andrà indicato in Unico ENC 2016);
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione “senza alcun altro vincolo quantitativo”;
  • va utilizzato nella misura di 1/3 a decorrere dall’1.1.2016, dall’1.1.2017 e dall’1.1.2018.

Utilizzo del credito

Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 70/E/2015 ha precisato che dovrà essere rispettata la seguente tempistica:

  • DAL 1° GENNAIO 2016 33,33% dell’ammontare;
  • DAL 1° GENNAIO 2017 33,33% dell’ammontare;
  • DAL 1° GENNAIO 2018 l’ammontare rimanente.

Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale o parte di essa non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita nel successivo periodo d’imposta, e si sommerà alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d’imposta. Pertanto non è necessario che il credito sia utilizzato per l’intera quota in ciascuno dei tre anni, la parte non fruita sarà riportata negli anni successivi.

16 Set 2015

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