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Fatturazione elettronica: le novità

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La trasmissione telematica sostituisce ricevute e scontrini fiscali

Con l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo sulla fatturazione elettronica, avvenuta nel corso del Consiglio dei Ministri del 31.07.2015 (D.Lgs. n. 127/2015, pubblicato nella G.U. n. 190 del 18 agosto 2015) si dà la possibilità a determinati soggetti di sostituire l’emissione di ricevute e scontrini fiscali con la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, dal 1° gennaio 2017 per i commercianti al minuto e gli altri soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972, sarà possibile optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica sarà obbligatoria a partire dal 1° Gennaio 2017 per i soggetti che effettuano cessione di beni mediante distributori automatici.

Tale adempimento è sostituivo degli obblighi di registrazione – di cui all’art. 24, comma 1, del D.P.R. 633/72 – e di certificazione fiscale. Per tali contribuenti verrebbe pertanto meno l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, restando comunque fermo quello di emissione della fattura su richiesta del cliente.

L’opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e, salvo espressa revoca, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

La suddetta opzione consente ai contribuenti di ottenere taluni vantaggi. Si tratta in particolare dell’esonero dagli obblighi di invio dello spesometro, delle comunicazioniblack-list” e dai modelli INTRASTAT limitatamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, oltre a usufruire dall’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell’IVA mediante autofatturazione.

Quale ulteriore incentivo all’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, si prevede una priorità nel rimborso dei crediti IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del D.P.R. 633/72, nonché la riduzione di un anno (da quattro a tre anni) dei termini di accertamento in materia IVA e di imposte dirette per i contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del MEF.

I benefici connessi alla riduzione degli adempimenti indicati in precedenza vengono meno in caso di omessa trasmissione telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi, ovvero in caso di invio di dati incompleti o inesatti.

In queste ipotesi, inoltre, troveranno applicazione le sanzioni previste per le violazioni in materia di imposte dirette e di IVA. In particolare, se la violazione riguarda la trasmissione delle fatture la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Il contribuente potrà comunque evitare di perdere le agevolazioni qualora provveda all’invio telematico dei dati entro un termine prestabilito che verrà indicato dall’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati Al fine di diffondere l’utilizzo della fatturazione elettronica, il Decreto Legislativo disciplina la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2016, di soluzioni tecniche per consentire a tutti i soggetti passivi IVA la gestione dell’intero ciclo di fatturazione.

A tal fine, l’Agenzia metterà a disposizione un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. In merito, si segnala il recepimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari che richiedevano l’estensione del servizio alle attività di conservazione sostitutiva, inizialmente escluse dal provvedimento.

Decorrenza

1° luglio

2016

  Per specifiche categorie di soggetti passivi (che saranno individuate con un decreto del MEF sentite le associazioni di categoria), sarà inoltre possibile avvalersi del servizio di generazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche gestito da Unioncamere, attualmente disponibile per i soli invii nei confronti della Pubblica Amministrazione
  Si prevede che dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’Economia renda disponibile nei confronti di tutti i soggetti passivi il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, già in uso per le fatture emesse verso la P.A..

Da tale data la generalità dei soggetti passivi potrà optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture in formato elettronico, emesse e ricevute e delle relative note di variazione anche inerenti a rapporti intercorsi tra privati).

Decorrenza

1° gennaio

2017

  Tale opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e, se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

Con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, saranno definite le modalità tecniche e la tempistica della trasmissione delle fatture all’Agenzia stessa.

Inoltre, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, verranno introdotte nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi informativi acquisiti dalle Entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi IVA e le transazioni effettuate.

Nei confronti dei contribuenti che eserciteranno l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture si applicheranno, in caso di omissioni ovvero di invio di dati incompleti o inesatti, le sanzioni previste all’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

 

Il Decreto Legislativo introduce una serie di incentivi rivolti ai soggetti che opteranno per la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

Tali contribuenti, in aggiunta agli esoneri, già previsti nella prima versione del decreto, dagli obblighi di invio dello “spesometro”, delle comunicazioni “black-list” e dai modelli INTRASTAT limitatamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, beneficeranno altresì dell’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell’IVA mediante autofatturazione.

In particolare, le ultime due casistiche di esonero, non contemplate nello schema di decreto approvato il 21 aprile, sono state inserite in accoglimento delle richieste formulate dalle Commissioni di Camera e Senato.

Si riconosce anche una priorità nel rimborso dei crediti IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del D.P.R. 633/72, nonché la riduzione di un anno (da quattro a tre anni) dei termini di accertamento in materia IVA e di imposte dirette per i contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del MEF.

 

09 Set 2015

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