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Iva pagata all’estero: richiesta rimborso

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Per evitare che un soggetto passivo d’imposta residente nella Comunità sia gravato, in via definitiva, dell’Iva che gli è stata fatturata in un altro Paese comunitario e possa essere assoggettato ad una doppia imposizione, gli è consentito di chiedere il rimborso per l’imposta corrisposta in uno Stato diverso da quello della sua residenza.

La Direttiva 2008/9/Ce ha disciplinato la procedura per il rimborso dell’Iva ai soggetti passivi d’imposta stabiliti in un Paese diverso da quello in cui hanno assolto l’imposta e, pertanto, nel D.P.R. 633/1972 sono stati inseriti due nuovi articoli che dettano le nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata da soggetti passivi italiani in altri Stati membri dell’Ue (art. 38-bis1) e per il rimborso dell’Iva italiana a soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Paesi della Ue (art. 38-bis2).

Le regole per il rimborso dell’Iva assolta in Italia a soggetti passivi stabiliti fuori dell’Ue sono, invece, contenute nell’art. 38-ter del Decreto Iva. Il Provvedimento 1° aprile 2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle citate disposizioni del D.P.R. 633/1972.

 

Provvedimento Agenzia delle Entrate

Con il Provvedimento 1° aprile 2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state rese operative le norme sui rimborsi Iva per i soggetti non residenti. Le nuove disposizioni riguardano:

  • le modalità di richiesta del rimborso dell’Iva assolta da operatori italiani in altri Stati Ue;
  • le richieste degli operatori residenti in altri Stati Ue che chiedono il rimborso dell’imposta assolta in Italia per l’acquisto di beni e servizi in Italia;
  • le istanze che gli operatori economici che sono residenti all’estero possono avanzare in Italia per ottenere il rimborso del’Iva relativa agli acquisti effettuati nel territorio dello Stato.

Le istanze degli operatori italiani e quelle degli operatori comunitari devono tutte essere effettuate attraverso il portale informatico.

Si ricorda che:

  • per i rimborsi chiesti in altri Stati membri i soggetti passivi Ue avanzano le domande elettroniche direttamente alla loro Amministrazione fiscale senza dover allegare le fatture originali degli acquisti;
  • è prevista una data unica (30 settembre dell’anno solare successivo) quale termine ultimo di presentazione per tutti i tipi di rimborsi.

Il centro operativo di Pescara è istituito quale Ufficio competente a trattare i rimborsi sia per quanto riguarda le istanze presentate dagli operatori italiani, sia per quelle che gli operatori comunitari inviano alle loro Amministrazioni statali, sia per quelle che gli operatori esteri avanzano direttamente all’Amministrazione fiscale italiana.

 

Acquisti imprese italiane

In base al comma 1 dell’art. 38-bis1, il soggetto passivo italiano può chiedere il rimborso all’altro stato membro presentando un’istanza per via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.

Ricevuta l’istanza, l’agenzia provvede a inoltrarla allo stato membro del rimborso, salvo che riscontri che il richiedente, nel periodo di riferimento:

  • non ha svolto un’attività rilevante ai fini Iva;
  • ha effettuato unicamente operazioni che non consentono la detrazione;
  • si è avvalso di un regime di franchigia dall’Iva oppure del regime speciale dei produttori agricoli.

Nelle suddette situazioni, non sussistendo il diritto al rimborso, l’agenzia non darà seguito alla domanda, ma emetterà entro 15 giorni un provvedimento di rigetto, notificandolo al richiedente, il quale potrà impugnarlo secondo le disposizioni sul contenzioso tributario.

Se non riscontra incongruenze, l’agenzia inoltra la richiesta allo stato membro di destinazione, il quale provvederà all’erogazione del rimborso, eventualmente dopo l’esecuzione dei controlli di merito ritenuti opportuni, nel rispetto della tempistica definita dalla direttiva, che impone la conclusione dell’iter, al massimo, dopo otto mesi dalla ricezione dell’istanza.

 

Periodo di riferimento e termine

L’istanza di rimborso può essere presentata con riferimento agli acquisti di un trimestre solare oppure di un periodo più ampio, ma non superiore all’anno solare. L’importo minimo rimborsabile è di 50 euro se la richiesta si riferisce all’anno solare, oppure di 400 euro se si riferisce a un periodo inferiore.

Il termine di presentazione è perentoriamente stabilito al 30 settembre dell’anno solare successivo, per cui il termine per chiedere il rimborso dell’Iva sulle spese del 2014 scade alla fine del mese.

 

23 Set 2015

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