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Bonus gasolio: invio richiesta entro il 31.10

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Credito d’imposta per il caro gasolio

Il D.P.R. n. 277/2000 prevede un’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci (per conto terzi o in conto proprio), che consiste in un credito d’imposta pari agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

I consumi vanno documentati con fattura di acquisto.

Il credito d’imposta, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure può essere chiesto a rimborso.

 

Ambito oggettivo

L’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore dell’autotrasporto, c.d. “caro petrolio” è riconosciuta agli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si precisa che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, art.1, comma 233) ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che a decorrere dal 1° gennaio 2015 preclude l’accesso al trattamento agevolato.

A tale riguardo, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea.

Ne deriva che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:

  • veicoli di categoria Euro 0 o inferiore;
  • veicoli di massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.

 

Il credito

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir).

Si precisa che il credito d’imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU di UNICO. A tal proposito, si precisa che, a norma del comma 2 del art. 61 del D.L. n. 1/2012, non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.

Il credito in esame potrà, quindi, essere compensato anche se l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

 

La presentazione all’Agenzia delle Dogane 

Per ottenere il beneficio, le imprese di autotrasporto interessate devono presentare al competente ufficio delle Dogane apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, contenente i seguenti dati:

  • denominazione dell’impresa;
  • sede legale e amministrativa;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari;
  • generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale;
  • estremi dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e della licenza di trasporto;
  • indicazione dell’eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta;
  • il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio;
  • con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l’importo dello stesso;
  • la modalità prescelta di fruizione del credito.

Tale dichiarazione, fino al 2011, doveva essere presentata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il credito era sorto.

A partire dal 1° gennaio 2012, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 al D.P.R. n. 277/2000, le imprese di autotrasporti interessate al credito d’imposta devono presentare la dichiarazione “a pena di decadenza” entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare. Pertanto, entro il 31.10.2015 va presentata la dichiarazione relativa al consumo di gasolio effettuato nel 3° trimestre 2015.

 

Terzo trimestre

Come detto, il credito d’imposta per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2015 deve essere, quindi, richiesto entro il 31 ottobre 2015.

Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane, con nota n. 104552/RU del 23 settembre scorso, ha reso noto che sul proprio sito internet è stato reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2015.

 

Modalità di presentazione 

La dichiarazione di consumo può essere presentata per via telematica tramite il servizio E.D.I. (per il quale è necessaria l’abilitazione) o in forma cartacea.

Gli utenti interessati a trasmettere le proprie dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per la predisposizione dei file relativi possono:

  • utilizzare il software presente sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2015”;
  • oppure, fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito della stessa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2015 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2015”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

 

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., invece, il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla dichiarazione cartacea. Come già precisato con la Circolare n. 125/D del 20.06.2000, sono competenti alla ricezioni delle dichiarazioni cartacee:

  • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

 

Importo del bonus

 

In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la misura del beneficio riconoscibile per i consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2015 è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto.

 

Utilizzo del credito

L’utilizzo in compensazione del credito (codice tributo “6740”) è possibile entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui il credito è sorto (prima, invece, il credito doveva essere utilizzato in compensazione entro l’anno solare in cui era sorto), quindi, per il credito sorto nel 2015, entro il 31.12.2016.

Per la fruizione dell’eventuale eccedenza, poi, occorre presentare richiesta di rimborso entro i 6 mesi successivi a tale anno, quindi, per il credito sorto nel 2015, entro il 30.06.2017.

 

29 Ott 2015

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