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Bonus Hotel: i chiarimenti del Ministero

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Si ricorda che il Bonus Hotel prevede in sostanza il riconoscimento di un credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi.

L’art. 2 del D.M. 7.05.2015 (G.U. n.138 del 17-6-2015) prevede che i soggetti interessati dall’agevolazione siano le strutture alberghiere, intendendosi per tali le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.

A titolo esemplificativo sono state ricomprese tra le strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Destinatari dell’agevolazione
Strutture alberghiere Una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.
Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

 

CHIARIMENTI MINISTERO

Vengono altresì ricomprese tra le strutture alberghiere anche quelle individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale. Pertanto, non possono partecipare al riconoscimento del credito d’imposta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.

L’agevolazione non è concessa a chi, affittando il proprio stabile a terzi, che vi svolgono impresa alberghiera, abbia l’abilitazione da parte della Camera di Commercio a esercitare attività immobiliare con affitto e gestione di immobili di proprietà. Pertanto, qualora le spese siano state sostenute da quest’ultima tipologia di impresa, non è ammissibile l’istanza di riconoscimento del credito d’imposta.

 

Spese agevolabili e periodo oggetto di agevolazione

L’agevolazione è concessa alle struttura alberghiere esistenti alla data del 01.01.2012 per le spese sostenute nel triennio 2014 – 2016 (per un massimo di 200.000 euro).
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE
Struttura alberghiere esistenti alla data del 01.01.2012
Spese sostenute nel triennio 2014 – 2016 Tetto massimo di 200.000 euro

 

CHIARIMENTO MINISTERO

Nella FAQ presenti sul sito del Ministero dei beni e della attività culturali viene chiarito che nel caso in cui un’impresa alberghiera subentra in data successiva al 1° gennaio 2012 nella gestione di una struttura alberghiera già esistente a tale data, il riconoscimento del credito verrà concesso se chi subentra detiene una partita IVA al 01.01.2012.

 

Le spese eleggibili sono solo quelle indicate nell’art. 4 del D.M. 07 maggio 2015. Spetta al soggetto autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l’ammissibilità, sulla base della documentazione fornitagli dal legale rappresentante.

Per quanto riguarda le spese agevolabili va evidenziato che l’agevolazione può essere chiesta per l’acquisto di mobili e complementi d’arredo anche in assenza di interventi di riqualificazione dell’immobile.

 

Presentazione istanza

In merito al procedimento per la presentazione dell’istanza, una volta compilata l’istanza, il legale rappresentante recapita in formato elettronico l’ATTESTAZIONE scaricata in formato PDF al soggetto autorizzato per la certificazione dell’effettività delle spese sostenute. Il soggetto autorizzato apporrà la propria firma digitale sul documento originale.

Il legale rappresentante dell’impresa dovrà poi sottoscrivere digitalmente l’istanza e caricarle nell’apposita sezione del sito. Va evidenziato che, a pena esclusione dall’ammissione, l’istanza non può essere firmata manualmente e deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del legale rappresentante.

 

14 Ott 2015

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