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Il bonus scuola

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Con l’art. 1, comma 145, Legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (c.d. “Buona scuola”), pubblicata sulla G.U. 15.7.2015, n. 162, è introdotto il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta, c.d. “School-Bonus”, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro agli istituti del sistema nazionale di istruzione.

Al fine di beneficiare del credito d’imposta in esame, tali erogazioni liberali devono avere una specifica destinazione.

In particolare, il citato comma 145 dispone che:

  • Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.

 

Soggetti beneficiari

In merito ai soggetti beneficiari del credito, il comma 146 del citato art. 1 dispone che:

  • il credito d’imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa”.

Lo “School-Bonus”, quindi, può essere riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano una erogazione liberale in denaro agli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione con le specifiche finalità previste dalla norma (e di seguito evidenziate).

Pertanto, il credito spetta:

  • alle persone fisiche;
  • alle imprese individuali;
  • alle società (di persone/di capitali);
  • agli enti non commerciali.

 

Versamenti agevolabili

L’agevolazione è riservata alle erogazioni liberali a favore degli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione aventi le caratteristiche espressamente previste dalla normativa in esame.

Innanzitutto si evidenzia che il beneficio spetta per le sole erogazioni liberali in denaro, con l’esclusione, quindi, delle erogazioni in natura.

Inoltre, l’erogazione liberale deve essere finalizzata a sostenere un investimento per:

  • la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
  • la manutenzione ed il potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
  • interventi volti al miglioramento dell’occupabilità degli studenti.

In merito alle modalità di versamento di dette erogazioni liberali, si evidenzia che il comma 148 del citato art. 1 dispone che:

  • il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo … per l’erogazione alle scuole beneficiarie”.

È dunque necessario attendere l’emanazione del citato Decreto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al fine di individuare le corrette modalità con le quali le erogazioni in esame devono essere effettuate per poter beneficiare del relativo credito d’imposta

 

Determinazione del credito

Il credito d’imposta in esame spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel triennio 2015 – 2017 ed è determinato nella misura del:

  • 65% nel 2015 e 2016 (“due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014”);
  • 50% nel 2017 (“periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”).

Ai sensi del comma 147 del citato art. 1, l’ammontare massimo dell’erogazione liberale in denaro ammesso per determinare il credito d’imposta è pari ad € 100.000 per ciascun anno.

 

Determinazione del credito

La “School-Bonus” va ripartito, ai sensi del comma 147 del citato art. 1, in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile con modalità differenziate a seconda del soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale in denaro.

In particolare:

  • i soggetti titolari di reddito d’impresa, sempre ai sensi del citato comma 147, utilizzeranno il credito in compensazione nel mod. F24. Detto credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono un’attività d’impresa si ritiene che, in base alle precisazioni rese dall’Agenzia in merito all’“Art-Bonus” nella Circolare 31.7.2014, n. 24/E, utilizzeranno il credito d’imposta nel mod. UNICO. 
14 Ott 2015

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