menu

+39 0422 725466

info@gesasrl.eu

News fiscali

Il nuovo attestato di prestazione energetica

posted in Fiscal News by

 

Il Decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificiè in vigore dal 1° ottobre 2015. Il Decreto definisce le nuove linee guida nazionali alla certificazione energetica degli edifici per la redazione del nuovo Ape.

L’emanazione del Decreto è funzionale alla piena attuazione della Direttiva 2010/31/UE, e in particolare dell’art. 11, anche al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 0368/2012, attualmente pendente: pertanto, il provvedimento cerca di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari definendo:

  • le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  • gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
  • la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

 

Il nuovo attestato di prestazione energetica (Ape)

Come accennato la principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.

Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

 

Il certificatore energetico

Il Decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

 

 Gli annunci immobiliari

Il Decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

 

Il Siape

Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli.

Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

 

14 Ott 2015

related posts