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Invio istanza per richiesta CIGS

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Il D.Lgs. n. 148/2015, nell’abrogare gli art. 1, 2 e da 12 a 14 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (articolo 46, comma 1, lettere m) e o), ha introdotto nuove disposizioni in materia di causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale.

NOTA BENE – La nuova normativa si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015. Pertanto, ai trattamenti per i quali è stata presentata istanza a decorrere dalla suddetta data, si applicano le nuove disposizioni in materia di CIGS, non incidendo i precedenti interventi di CIGS sull’applicazione della nuova normativa.

 

Campo di applicazione

È nostra cura informarLa che le nuove norme sulla CIGS si applicano a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

OSSERVA – A tal fine, i lavoratori devono essere in possesso, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di un’anzianità di “effettivo lavoro” di almeno 90gg dalla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Condizione, questa, non necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

In particolare, la CIGS si applica alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza.

 

L’integrazione salariale straordinaria è rivolta, altresì, alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

A prescindere dal numero dei dipendenti, la CIGS si applica:

  • alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
  • ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, co. 2, del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13.

 

Le cause di intervento

Le precisiamo, inoltre, che l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata dalle seguenti tre cause:

  1. riorganizzazione aziendale;
  2. crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  3. contratto di solidarietà.

 

Consultazione aziendale

Qualora l’impresa intendesse richiedere la CIGS occorre comunicare, direttamente o tramite l’associazione imprenditoria alla quale aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

  • le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
  • l’entità e la durata prevedibile;
  • il numero dei lavoratori interessati.
NOTA BENE – Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall’impresa, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del Lavoro, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni.

Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare, nell’esame congiunto, la non percorribilità della causale di contratti di solidarietà ex articolo 21, comma 1, lettera c).

A conclusione della fase procedurale dell’esame congiunto, le regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale.

L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

 

La domanda

Come Le abbiamo illustrato pocanzi, la domanda di CIGS deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni verranno poi inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

NOTA BENE – Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, nell’istanza di concessione l’azienda deve comunicare, altresì, il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

La sospensione o la riduzione dell’orario come concordata dalle parti, decorrono non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza.

ATTENZIONE – In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Quindi, qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Ricapitolando, i nuovi termini relativi alle sospensioni dei lavoratori e alla presentazione dell’istanza si applicano alle domande di integrazione salariale presentate a decorrere dal 1° novembre 2015, che dovranno essere corredate da un verbale di esame congiunto ovvero da un accordo collettivo aziendale che preveda la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con decorrenza non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza che dovrà avvenire, per espressa disposizione normativa, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.

 

INVIO ISTANZA

La domanda di concessione deve essere inviata contestualmente, con modalità telematica tramite il canale “CIGSonline“:

  • al Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. – Divisione IV;
  • e alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) competenti per territorio.
OSSERVA – In attesa della predisposizione dei nuovi modelli di presentazione delle istanze, le imprese potranno avvalersi dei modelli attualmente in uso. Per le istanze presentate prima del 24 settembre 2015, e le istanze relative a proroghe dei trattamenti di CIGS nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione nonché nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla suddetta data, si applicheranno le disposizioni relative al procedimento amministrativo di cui alla previgente normativa.

 

29 Ott 2015

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