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Mod.730: dichiarazione integrativa a favore

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Dal 30 giugno 2015, le modalità e tempistiche per correggere eventuali errori nel mod. 730 precompilato si differenziano in base allo scopo della correzione stessa, ossia se la dichiarazione è “a sfavore” oppure “a favore”.

Un tipico errore nel quale il contribuente avrebbe potuto incorrere in questo periodo riguarda l’omessa dichiarazione di un elemento reddituale (per es. derivante da una collaborazione occasionale) oppure la mancata indicazione di un onere detraibile/deducibile.

In tali casi, quali sono dunque le possibili soluzioni offerte dal Fisco? Come correre ai ripari?

La soluzione si chiama: “Dichiarazione integrativa”. Infatti, anche per il nuovo mod. 730 precompilato è possibile avvalersi della suddetta dichiarazione, successivamente alla sua trasmissione.

 

Dichiarazione “a favore”

È nostra cura metterLa al corrente che qualora dovesse presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, ossia nel caso in cui la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito d’imposta, può presentare un “modello 730 integrativo” esclusivamente a un CAF o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre 2015 (termine che slitta al 26 essendo il 25 domenica), anche se l’originario modello è stato presentato direttamente o tramite il sostituto;

OSSERVA – In alternativa può presentare il modello Unico PF 2016 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ossia il 30 settembre 2016 (c.d. “dichiarazione integrativa a favore”).
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: I TERMINI D’INVIO
Dichiarazione a favore
  • entro il 30 settembre 2015 (c.d. “correttiva nei termini”);
  • entro il 25 ottobre 2015 (“modello 730 integrativo”);
  • entro il 30 settembre 2016 (c.d. “dichiarazione integrativa a favore”).

 

Le ricordiamo, inoltre, che il mod. 730 integrativo può essere presentato solo da un Caf o da un professionista abilitato, anche se precedentemente il contribuente era stato assistito dal sostituto, in tal caso, il nuovo dichiarativo va compilato un tutte le sue parti, indicando il codice “1” sul frontespizio in corrispondenza della casella “730 integrativo”.

A tal proposito, appare opportuno ricordarLe che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità.

Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d’imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.

Ai fini operativi, si evidenzia che:

  • va indicato il codice “2”, nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione dovesse avvenire solo per fornire dati, o correggere quelli già indicati, necessari per identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • il codice “3”, nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito non solo tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio ma anche altri elementi da indicare in dichiarazione.
22 Ott 2015

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