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Rate scadute: ulteriore possibilità di rateazione

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre del D.Lgs. n.159/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della riscossione, è diventata concreta la possibilità, per precedenti rateizzazioni decadute entro il 22 ottobre 2013, di essere oggetto di una nuova dilazione, tramite apposita istanza, da presentare entro il termine improrogabile di 30 giorni dall’entrata in vigore della riforma stessa, ossia entro il 21 Novembre.

 

L’ulteriore possibilità di rateazione

L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione  di obiettiva difficoltà. Di seguito, Le segnaliamo che nel caso in cui nei due anni precedenti all’entrata in vigore del decreto in oggetto, ossia dal 22 ottobre 2013 fino al 21 ottobre 2015, aveva avuto accesso al beneficio della rateazione, alla quale non è riuscita a farvi fronte, ossia la rateazione posta in essere risulta decaduta, può presentare l’istanza di riammissione ai benefici della rateazione.

Con riferimento a:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento esecutivi emesse dalle Entrate o dalle Dogane e/o dai monopoli;
  • avvisi di addebiti emessi dall’Inps.

 

La dilazione viene concessa considerando lo stesso numero di rate previste per il precedente pdr decaduto, comunque non oltre i 72 mesi. In ogni caso le evidenziamo che, i contribuenti che sono stati riammessi alla rateazione, decadranno dal beneficio in seguito al mancato pagamento di solo due rate anche non successive, non quindi di otto rate come era previsto per le dilazioni concesse dal 23 Giugno 2013 al 21 ottobre 2015, o di 5 rate come stabilito per le nuove dilazioni poste in essere dal 22 ottobre 2015.

 

Nota bene Il contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio della rateazione, non sarà più considerato inadempiente, e cosa rilevante, potrà, se si tratta di un’impresa, riottenere Il DURC e il certificato di regolarità fiscale, il cui possesso è condizione essenziale per partecipare ad appalti di lavori, forniture e servizi.

Nella tabella seguente sono riportate le principali indicazioni circa la nuova possibilità di rateazione di pdr decaduti:

Indicazioni sull’ulteriore possibilità di rateazione
Chi può presentare istanza di riammissione al beneficio?
I contribuenti decaduti da precedente dilazione concessa nei 24 mesi antecedenti il 21 ottobre 2015.
Qual è la documentazione da presentare?
La documentazione relativa alla richiesta è disponibile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it. In assenza di indicazioni contrarie, non è necessario allegare alla richiesta alcuna documentazione attestante la difficoltà economica, si presume che si terrà conto dell’eventuale documentazione richiesta per la prima rateazione decaduta (v. Allegato)
Quali sono i termini per la presentazione delle istanze?
La dilazione nuovamente raccordata può arrivare fino ad un periodo pari a 72 mesi, ma è legata alla massima durata prevista per le precedenti rateazioni, rispetto alle quali non può essere superiore. In caso di nuova decadenza, anche se al momento nulla è specificatamente previsto, il contribuente dovrebbe essere riammesso nuovamente alla dilazione saldando le rate scadute. Non sarà mai concesso, al contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio, la possibilità di accedere ad una rateazione straordinaria di 10 anni.
Quale ulteriore documento bisogna allegare alla richiesta?
In assenza di indicazioni contrarie, non è necessario allegare alla richiesta alcuna documentazione attestante la difficoltà economica, si terrà conto dell’eventuale documentazione richiesta per la prima rateazione.
Cosa succede se dopo che il contribuente è caduto dalla vecchia dilazione vengono emessi nuovi cartelli o avvisi?
La nuova ammissione al beneficio della rateazione, seguirà la vecchia disciplina per il debito originario, mentre per il debito sorto dopo, invece, sarà soggetto alla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015.

 

29 Ott 2015

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