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730 e Dichiarazione Iva: in arrivo 65.000 avvisi

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Avvisi su Dichiarazione Iva

Con il Provvedimento 29.10.2015 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali mette a diposizione dei contribuenti le informazioni relative alle anomalie riscontrate nel mod. IVA 2015, originate dall’omessa/non corretta indicazione dei dati.

Le comunicazioni di anomalia sono inviate a seguito di un mero riscontro informatico tra i dati contenuti:

  • nella comunicazione dati IVA 2015;
  • nel IVA 2015;

da cui risulterebbe:

  • la mancata presentazione della dichiarazione annuale;

ovvero:

  • la presentazione del mod. IVA con la compilazione del solo quadro VA “INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ”.

Con il Comunicato stampa 29.10.2015 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che le comunicazioni di anomalia inviate interessano circa 65.000 contribuenti.

Le comunicazioni in esame contengono i seguenti elementi/informazioni:

  • codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • comunicazione annuale dati IVA relativa al 2014;
  • mod. IVA relativo al 2014. La dichiarazione è messa a disposizione del contribuente solamente nel caso in cui sia presente in Anagrafe tributaria. L’assenza dell’informazione è comunque comunicata al contribuente;
  • protocollo identificativo comunicazione annuale dati IVA e del mod. IVA;
  • data di invio della comunicazione annuale dati IVA e del mod. IVA.

 

Come precisato nel citato Provvedimento le comunicazioni sono inviate:

  • all’indirizzo PEC del contribuente;
  • tramite posta ordinaria se l’indirizzo PEC non è attivo o non è registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

 

Comportamento del contribuente

Come sopra accennato, le informazioni rese disponibili hanno la finalità di consentire al destinatario delle stesse di effettuare una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia.

In particolare il contribuente può:

  • richiedere all’Agenzia informazioni;

ovvero:

  • segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta;

anche tramite l’intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni.

Come precisato nel citato Comunicato stampa 29.10.2015, nel caso in cui il destinatario non abbia commesso irregolarità, lo stesso può darne comunicazione all’Agenzia telefonicamente (848.800.444 da telefono fisso / 06.96668907 da telefono cellulare), selezionando l’opzione: Servizi con operatore > Comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento

Come noto, l’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 prevede la possibilità di regolarizzare mediante il ravvedimento operoso:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione;
  • l’omessa / errata indicazione di dati nel mod. IVA presentato.

Di conseguenza, come precisato nel Provvedimento in esame, se l’anomalia riscontrata deriva:

  • dall’omessa presentazione del mod. IVA 2015, è possibile regolarizzare la posizione presentando entro 90 giorni la dichiarazione tardiva (ossia, entro il 29.12.2015) versando la sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di 258);
  • da un’errata compilazione del modello (mod. IVA 2015 con la compilazione del solo quadro VA), è possibile regolarizzare gli errori / omissioni, avvalendosi del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

 

Comunicazioni su mod. 730

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un mero riscontro informatico, invia specifiche comunicazioni di “alert” ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi ancorché nel 2014 abbiano percepito più redditi da lavoro dipendente/da pensione da diversi sostituti d’imposta (datori di lavoro/enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.

 

Con il Comunicato stampa 19.10.2015 l’Agenzia evidenzia che le comunicazioni di anomalia inviate interessano circa 220.000 contribuenti. Come sopra accennato, le “lettere bonarie” hanno la finalità di consentire ai destinatari delle stesse di verificare autonomamente la correttezza della propria posizione (prima che l’Agenzia effettui i controlli) ed eventualmente di regolarizzarla mediante il ravvedimento operoso.

Di conseguenza, come precisato nel citato Comunicato, l’anomalia riscontrata può essere regolarizzata presentando il mod. UNICO 2015 PF, entro 90 giorni dal termine ordinario del 30.9 (ossia, entro il 29.12.2015) versando la sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di 258).

18 Nov 2015

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