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Assegni familiari non corrisposti: la disciplina sanzionatoria

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Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 151, entrato in vigore il 24 settembre scorso, all’art. 22, comma 6 ha introdotto nuovi importi sanzionatori in caso di mancata corresponsione degli assegni familiari, andando così a modificare quanto contenuto nell’art. 82, co. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

 

I nuovi Importi sanzionatori

È nostra cura informarLa che, qualora il datore di lavoro non provveda, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni familiari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro (in precedenza l’ammenda andava “da Lire 1000 a Lire 10.000” in quanto regolato da un Decreto del 1955).

Le facciamo notare che rispetto alla normativa precedente, ad essere modificato è l’impianto sanzionatorio in caso di violazione plurime. Infatti, se in precedenza la legge prevedeva l’applicazione di una sanzione standard, ora abbiamo una sanzione “a scaglioni” per ogni tot di assegni familiari non corrisposti.

Quanto affermato è rinvenibile nel secondo periodo dell’art. 22, co. 6 del Decreto Legislativo in commento: “se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro”.

 

OSSERVA – Sul punto, è possibile notare come il Legislatore abbia adottato, anche per quanto concerne la mancata corresponsione degli assegni familiari, lo stesso sistema sanzionatorio previsto per il LUL e per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga, regolando una parametrazione basata sul numero dei dipendenti o sul periodo di violazione.

 

Prescrizione quinquennale

Sul punto, Le ricordiamo che il diritto a percepire gli assegni familiari si prescrive in cinque anni decorrenti dal mese successivo di maturazione degli stessi. Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda. La prescrizione è interrotta dall’intimazione dell’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltreché in caso di richiesta scritta del lavoratore all’INPS o all’Ispettorato del Lavoro.

 

ASSEGNI FAMILIARI IN SINTESI
Che cos’è? Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Soggetti interessati
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Cosa spetta? Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.

È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:

  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i figli o equiparati anche se non conviventi:
  • di età inferiore a 18 anni;
  • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
  • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
  • inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
  • di età inferiore a 18 anni;
  • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
  • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
  • inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Il coniuge affidatario che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del coniuge non affidatario

La domanda La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • ü  Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.

Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’Inps.

Importi
  • 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

 

Importi sanzionatori a confronto

Di seguito, Le riportiamo un confronto fra la vecchia e la nuova disciplina del sistema sanzionatorio sulla mancata corresponsione degli assegni familiari.

 

ASSEGNI FAMILIARI
Nuovo sistema sanzionatorio

(Art. 22, co. 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151)

Vecchio sistema sanzionatorio

(Art. 82 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797)

Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro”.  Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l’ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con una ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1.000 a L. 10.000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito con una multa da L. 1600 a L. 24.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave”.

 

18 Nov 2015

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