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Dilazione dei ruoli: domande di riammissione entro il 21.11

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Il D.Lgs. 159/2015 relativo alle misure per la revisione degli interpelli e del contenzioso tributario ha introdotto quindi la possibilità per precedenti rateizzazioni decadute dal 22 ottobre 2013 fino al 21 ottobre 2015, riguardanti cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Entrate o dalle Dogane e/o dai Monopoli e avvisi di addebiti emessi dall’Inps, di essere oggetto di una nuova dilazione, richiedibile tramite apposita istanza, da presentare entro il 21 Novembre.

 

L’ulteriore possibilità di rateazione

L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concederLe la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (previsione generale). Quindi, nel caso in cui Lei dal 22 ottobre 2013 fino al 21 ottobre 2015, avesse avuto accesso al beneficio della rateazione, alla quale successivamente non è riuscita a farvi fronte, ossia la rateazione posta in essere risulta decaduta, può presentare istanza di riammissione.

La richiesta può riguardare:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento esecutivi emesse dalle Entrate o dalle Dogane e/o dai Monopoli;
  • avvisi di addebiti emessi dall’Inps.

La dilazione può essere concessa considerando lo stesso numero di rate previste per il precedente pdr decaduto, comunque non oltre i 72 mesi. In ogni caso Le evidenziamo che, i contribuenti che sono stati riammessi alla rateazione, decadranno dal beneficio in seguito al mancato pagamento di solo due rate anche non successive, non quindi di otto rate come era previsto per le dilazioni concesse dal 23 Giugno 2013 al 21 ottobre 2015, o di 5 rate come stabilito per le nuove dilazioni poste in essere dal 22 ottobre 2015

Il modulo di domanda è disponibile in allegato o sul sito di Equitalia seguendo il seguente percorso:

Home-Modulistica – Rateizzazione– Richiesta di rateizzazione per piani decaduti dal 22/10/2013 al 21/10/2015.

 

Nota Bene Il contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio della rateazione, non sarà più considerato inadempiente, e cosa rilevante, potrà, se si tratta di un’impresa, riottenere Il DURC e il certificato di regolarità fiscale, il cui possesso è condizione essenziale per partecipare ad appalti di lavori, forniture e servizi.

Nella tabella seguente sono riportate le principali indicazioni circa la nuova possibilità di rateazione di pdr decaduti.

Indicazioni sull’ulteriore possibilità di rateazione
Chi può presentare istanza di riammissione al beneficio?
I contribuenti decaduti da precedente dilazione concessa, nei 24 mesi antecedenti il 22 ottobre 2015.
Qual è la documentazione da presentare?
La documentazione relativa alla richiesta è disponibile presso il sito dell’Agenzia, allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it. In assenza di indicazioni contrarie, non è necessario allegare alla richiesta alcuna documentazione attestante la difficoltà economica, si presume che si terrà conto dell’eventuale documentazione richiesta per la prima rateazione decaduta.
Quali sono i termini per la presentazione delle istanze?
La dilazione nuovamente raccordata può arrivare fino ad un periodo pari a 72 mesi, ma è legata alla max durata prevista per le precedenti rateazioni, rispetto alle quali non può essere superiore. In caso di nuova decadenza, anche se al momento nulla è specificatamente previsto, il contribuente dovrebbe essere riammesso nuovamente alla dilazione saldando le rate scadute. Non sarà mai concesso, al contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio, la possibilità di accedere ad una rateazione straordinaria di 10 anni.
Quale ulteriore documento bisogna allegare alla richiesta?
In assenza di indicazioni contrarie, non è necessario allegare alla richiesta alcuna documentazione attestante la difficoltà economica, si terrà conto dell’eventuale documentazione richiesta per la prima rateazione.
Cosa succede se dopo che il contribuente è caduto dalla vecchia dilazione vengono emessi nuovi cartelli o avvisi?
La nuova ammissione al beneficio della rateazione, seguirà la vecchia disciplina per il debito originario, mentre per il debito sorto dopo, invece, sarà soggetto alla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n.159/2015.
Quando non può essere richiesta la rateazione?
La rateizzazione non può essere richiesta se è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012) ovvero se è stata presentata una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare.

 

18 Nov 2015

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