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LUL: la nuova disciplina sanzionatoria

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Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 151, entrato in vigore il 24 settembre scorso, all’art. 22, comma 5 ha introdotto nuovi importi sanzionatori in caso di mancata o irregolare tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro), modificando quelli contenuti nell’art. 39, co. 7 del D.L. n. 112/2008.

 

I nuovi importi sanzionatori

È nostra cura informarLa che, salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (di seguito riportati) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.

 

DATI ESSENZIALI DA RIPORTARE NEL LUL
Per ciascun lavoratore devono essere indicati:

  • il nome e cognome;
  • il codice fiscale;
  • la qualifica e il livello, ove ricorre;
  • la retribuzione base;
  • l’anzianità di servizio;
  • le relative posizioni assicurative.

 

Inoltre, deve essere effettuata ogni annotazione relativa a:

  • dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese;
  • le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
  • le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
  • le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.

Il Libro Unico del Lavoro, inoltre, deve contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

I suddetti dati devono essere riportati per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

 

Sul punto, teniamo ad informarLa che:

  • se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va da euro 500 a euro 3.000;
  • se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione va da euro 1.000 ad euro 6.000.

 

NOTA BENE – Atteso che la graduazione della sanzione tiene conto sia del numero di lavoratori che delle mensilità interessate dall’omissione, il Ministero del Lavoro (Circolare n. 26/2015) ritiene che siano superate le indicazioni fornite con Circolare n. 23/2011, afferenti le modalità di quantificazione della sanzione nei casi in cui la condotta illecita si protragga per più di una mensilità.

 

Le ricordiamo, inoltre, che la mancata conservazione per il termine previsto dal Decreto di cui all’art. 39, co. 4 della L. n. 112/2008 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

 

Infedele registrazione

Restano invece fermi i chiarimenti forniti con Circolare n. 2/2012, in relazione al concetto di “infedele registrazione”, che va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati (su illustrati) e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposto.

È quindi da escludersi qualsiasi valutazione in ordine alla riconduzione del rapporto ad altra tipologia contrattuale ovvero in ordine alla mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile, rispetto alle quali è fatto salvo evidentemente il potere di emanare la diffida accertativa di dare tutela ai lavoratori interessati.

NOTA BENE – Le condotte di omessa e infedele registrazione, alle quali sono equiparate ai fini sanzionatori, anche la tardiva compilazione del LUL, sono punibili a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

 

Omessa registrazione

Infine, la nuova formulazione della norma distingue e chiarisce la nozione di “omessa registrazione”, che si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione.

 

04 Nov 2015

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