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Servizi digitali: esonero certificazione fiscale

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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2015 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18.04.2015, dal 03.05.2015 è efficace l’esonero degli obblighi di fatturazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato.

A tal proposito si evidenzia che con il D.Lgs.42/2015 è stato previsto l’inserimento di un nuovo comma 6-ter, nell’art. 22, Decreto IVA, in base al quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Ciò detto, va evidenziato che l’obbligo di fatturazione rimane per i rapporti B2B.

 

E-commerce e fatturazione

In base al comma 6-ter, art. 22, Decreto IVA, i soggetti passivi italiani che erogano servizi di e-commerce a privati italiani, indipendentemente dall’adesione al MOSS, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione. In tale caso andava chiarito se fosse comunque necessario procedere alla certificazione fiscale dell’operazione.

L’art. 1 del D.M. 27.10.2015 prevede che “non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le seguenti tipologie di operazioni: …. a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.”

L’esonero dalla certificazione fiscale si aggiunge all’esonero dalla fatturazione. Nessun adempimento dunque per le prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto, rese a privati consumatori italiani.

Per ciò che riguarda l’efficacia delle nuove disposizioni, l’art. 2 del D.M. 27.10.2015 prevede l’applicazione della nuove regole alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

Continuando la nostra analisi sulle modalità di fatturazione nel commercio elettronico diretto, analizziamo il caso delle prestazioni rese da soggetti passivi IVA che aderiscono al MOSS in Italia nei confronti di privati UE.

Per i soggetti passivi IVA che aderiscono al MOSS in Italia ed erogano prestazioni di e-commerce a privati UE, si tratta di un ‘operazione extra territoriale. Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione, è opportuno verificare se in base alle regoli generali IVA sia necessario emettere fattura.

In particolare:

  • in caso di cliente privato comunitario:
  • l’articolo 21, co. 6 bis, lett. a), D.P.R. 633/1972, stabilisce che la fattura va emessa per le operazioni extraterritoriali effettuate (solo) nei confronti di altri soggetti passivi che sono debitori dell’imposta in un altro Paese Ue. Dal lato Italiano non sarà dunque necessaria l’emissione della fattura.

Inoltre, trattandosi di un’operazione territorialmente rilevante in un altro paese UE, bisogna verificare in tale Stato se sussistono obblighi di fatturazione, nonché l’aliquota Iva da applicare.

Sono inoltre esentate dalla fatturazione, le prestazioni di servizi elettronici resi da soggetti passivi comunitari o extra comunitari a privati consumatori italiani.

 

18 Nov 2015

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