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Tax credit digitalizzazione: invio istanza

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Come noto, con il D.M. 12.2.2015, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha definito le modalità attuative dell’agevolazione relativa alla digitalizzazione delle strutture ricettive, prevista dall’art. 9, D.L. n. 83/2014.

Tale beneficio, erogato in forma di credito d’imposta, è riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operator che sostengono spese per la “digitalizzazione turistica” per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 12.500. Inoltre lo stesso:

  • è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;
  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, “con modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 14.10.2015, ha reso note le modalità operative per l’utilizzo dell’agevolazione in esame e contestualmente, con la Risoluzione 14.10.2015, n. 85/E, ha istituito lo specifico codice tributo utilizzabile.

 

L’agevolazione in sintesi

 

Soggetti destinatari
Esercizi ricettivi Si intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:

1)    struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

2)    struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi

o ancillari

Si intende l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come precedentemente definito, con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.
Agenzie di viaggi e tour

operator

Si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni (VG78U) e che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming.
SPESE AGEVOLABILI
  • Spese per l’impianto wi-fi, con riferimento all’acquisto e installazione di modem e/o router, della dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile e cioè di antenne terrestri, parabole e ripetitori di segnale, e a condizione che venga messo a disposizione del cliente un servizio gratuito di velocità di connessione pari almeno a un megabit/s in download;
  • spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile, con riferimento all’acquisto di software e applicazioni;
  • spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, se in grado di garantire «standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi», con riferimento all’acquisto di software e hardware;
  • spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, con riferimento al contratto di fornitura spazi web e pubblicità online;
  • spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, con riferimento al contratto di fornitura di prestazione di servizi;
  • spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, con riferimento al contratto di fornitura di prestazioni e di servizi nonché l’acquisto di software;
  • spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, con riferimento al contratto di prestazioni e di servizi di docenze e tutoraggio.

 

La fruizione del credito

Nel citato Provvedimento 14.10.2015 l’Agenzia, dopo aver ribadito che il credito in esame “è utilizzabile in compensazione” tramite il mod. F24, precisa che quest’ultimo va “presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia … pena il rifiuto dell’operazione di versamento”. Ciò in attuazione di quanto disposto dal citato D.M. che prevede: “l’indicazione dell’importo del beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale l’agevolazione è concessa, nonché l’utilizzazione in compensazione …, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia …, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia”.

La definizione delle predette modalità di fruizione del credito consente all’Agenzia, come evidenziato nelle motivazioni del citato Provvedimento, di “garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso”.

In particolare, il Ministero trasmette in via telematica all’Agenzia i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Per ciascun mod. F24 l’Agenzia, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati e nel caso in cui:

  • l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore al credito residuo;
  • l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio;

il mod. F24 è scartato. Tale scarto è comunicato al soggetto che ha effettuato il relativo invio tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dell’Agenzia.

 

Codice tributo

Con la citata Risoluzione n. 85/E l’Agenzia delle Entrate ha altresì istituito, ai fini dell’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito d’imposta in esame, il codice tributo:

  • 6855 – “Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n. 83/2014

Nel campo “Anno di riferimento” va riportato l’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

 

18 Nov 2015

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