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Credito d’imposta investimenti beni strumentali: codice tributo

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Come noto, ai titolari di reddito d’impresa è riconosciuto, ai sensi dell’art. 18, D.L. n. 91/2014, un credito d’imposta, per gli investimenti effettuati nel periodo 25.6.2014 – 30.6.2015 in beni strumentali nuovi, pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei 5 periodi d’imposta precedenti.

L’agevolazione spetta, come evidenziato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19.2.2015, n. 5/E:

  • ai titolari di reddito d’impresa (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato), comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale esercitata;
  • anche alle imprese che hanno iniziato l’attività successivamente al 25.6.2014;
  • ai soggetti che svolgono attività considerate “a rischio di incidenti sul lavoro” ex D.Lgs. n. 334/99, a condizione che siano in possesso della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.

 

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti in beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 a condizione che siano strumentali e nuovi.

 

Calcolo dell’agevolazione

Il beneficio in esame è escluso per gli investimenti di importo unitario inferiore a € 10.000, che va verificato, come precisato nella citata Circolare n. 5/E:

  • “in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato … in beni strumentali compresi nella divisione 28 … e non ai singoli beni che lo compongono”.

L’agevolazione spetta per i beni:

  • acquistati da terzi;
  • realizzati mediante contratto di appalto/in economia;
  • in leasing.

Come accennato, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute dal 25.6.2014 al 30.6.2015 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti.

Il beneficio matura per gli investimenti effettuati in 2 periodi d’imposta: quello in corso al 25.6.2014 per gli investimenti effettuati dal 25.6.2014 e quello successivo per gli investimenti effettuati fino al 30.6.2015.

Pertanto, per un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare, gli investimenti dal 25.6 al 31.12.2014 contribuiscono a determinare l’agevolazione per il 2014 mentre quelli dall’1.1 al 30.6.2015 definiscono l’agevolazione per il 2015.

Il valore degli investimenti effettuati in ciascun periodo agevolato va individuato secondo i criteri generali di cui all’art. 110, comma 1, lett. a) e b), TUIR e pertanto il relativo costo va considerato al lordo degli ammortamenti dedotti e comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali).

Il costo va assunto al netto dei contributi in conto impianti a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene o utilizzando la tecnica dei risconti), con esclusione comunque di quelli non rilevanti ai fini IRPEF/IRES).

 

Utilizzo del credito 

Il credito d’imposta in esame va ripartito in 3 quote annuali di pari importo, così utilizzabili:

  • prima quota (1/3) dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento;
  • seconda quota (1/3) dall’1.1 del terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento;
  • terza quota (1/3) dall’1.1 del quarto periodo d’imposta successivo.

 

Codice tributo 

Ai fini dell’utilizzo del credito in esame l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 96/E/2015, ha istituito il seguente codice tributo

  • 6856”credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi …”

Nel campo “anno di riferimento” del mod. F24 va riportato l’anno di sostenimento della spesa.

 

02 Dic 2015

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