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Ferie non godute 2015

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La fine dell’anno coincide con un importante adempimento da tener d’occhio. Infatti, i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle prime due settimane di ferie maturate nel 2015, devono farlo entro il 31 dicembre 2015.

Quindi, per non incorrere in eventuali sanzioni pecuniarie, è bene che il datore di lavoro controlli la situazione di ciascun dipendente.

 

Le ferie

Così come stabilito dall’art. 36 della Costituzione e dal D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale, “irrinunciabile”, di ferie retribuite, la cui durata è prestabilita dai rispettivi C.C.N.L.

 NOTA BENE – In ogni caso, la sua durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali.

Il suddetto decreto distingue le ferie in tre periodi:

  • i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno;
  • mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai C.C.N.L. o dal contratto di assunzione.

 

PRIMO PERIODO

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo anche ininterrotto, purché non vengano violati i principi del Codice civile. Nel senso che la richiesta deve essere, comunque, formulata in anticipo, in modo tale da rispettare l’esigenze dell’impresa.

Qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore diventa passibile di sanzione; al contrario, il lavoratore vanta un credito per ciascun giorno di mancato godimento delle ferie, i quali gli verranno liquidati a fine rapporto.

NOTA BENE – Affinché il datore di lavoro venga sanzionato, è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte delle due settimane cui egli ha diritto.

 

SECONDO PERIODO

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine:

  • il datore di lavoro sarà sanzionato;
  • mentre il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà usufruire a fine rapporto lavoro.

 

TERZO PERIODO

Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi, in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva.

Piano ferie
Le ferie relative all’anno 2014 due settimane andavano fruite durante il 2014 (stesso anno di maturazione);

due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2016;

l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; la contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2016 entro il 16 agosto 2016 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2016.

Le ferie relative all’anno 2015 due settimane vanno fruite durante l’anno in corso (anno di maturazione);

due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2017;

l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; la contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2017, entro il 16 agosto 2017 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2017.

 

Divieto di monetizzare le ferie

Le ricordiamo che per il periodo c.d. “minimo legale” (quattro settimane) vige il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute.

Eventualmente, le ferie che possono essere sostituite da un’indennità sono:

  • le ferie maturate fino al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
  • le ferie maturate dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
  • le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale.

 

Le sanzioni

È nostra cura metterLa al corrente che laddove il datore di lavoro non conceda ai propri dipendenti le ferie spettanti, sarà sanzionato in base a quanto previsto dall’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003. Il meccanismo sanzionatorio è articolato nel seguente modo:

  • sanzione base: da 100 a 600 euro;
  • violazione riferita a più di 5 lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni: da 400 a 1.500 euro;
  • violazione riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni: da 800 a 4.500 euro.

 

02 Dic 2015

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