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Saldo IMU e TASI 2015: ravvedimento

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Il 16 dicembre 2015 è scaduto il termine ordinario per il versamento del saldo IMU e TASI per l’anno 2015.

Chi ha saltato la predetta scadenza oppure ha versato per quella data un importo insufficiente, può rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso.

L’istituto del ravvedimento è stato anch’esso interessato, della riforma del sistema sanzionatorio prevista dal D.Lgs. 158/2015 con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

In particolare, il legislatore riduce alla metà la sanzione base prevista per l’omesso o insufficiente versamento, attualmente pari al 30%, per le regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla violazione.

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la sanzione base prevista per l’omesso o insufficiente versamento è ridotta dal 30% al 15%, per i ritardatari entro il 90° giorno dalla violazione (dal 91° giorno resta ferma la sanzione del 30%).

Inoltre, è prevista la riduzione alla metà anche della sanzione base per i pagamenti eseguiti entro 14 giorni dalla violazione, passando così dal 2% all’1%.

 

Nuova sanzione base per omessi o insufficienti versamenti a decorrere dal 1° gennaio 2016
Sanzione base per ritardi entro 90 giorni dalla violazione 15%
Sanzione base per ritardi dal 91° giorno dalla violazione 30%

 

Il ravvedimento attuale per IMU e TASI

In base a quanto ancora in vigore, attualmente al fine di ravvedere l’omesso o insufficiente versamento dell’IMU e della TASI è possibile ricorrere alle seguenti forme di ravvedimento:

  • Ravvedimento sprint: con sanzione, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/10 della sanzione prevista per i pagamenti eseguiti entro 14 giorni dalla violazione (quindi 1/10 del 2% cioè 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno);
  • Ravvedimento breve: con sanzione pari ad 1/10 della sanzione base se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione (quindi 1/10 del 30% e cioè 3%);
  • Ravvedimento intermedio: con sanzione pari ad 1/9 della sanzione base se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione (quindi 1/9 del 30% e cioè 3,3%);
  • Ravvedimento lungo: con sanzione pari ad 1/8 della sanzione base se il versamento è eseguito entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU riferita al 2015, cioè entro il 30 giugno 2016 (quindi 1/8 del 30% e cioè 3,75%).

Non è invece, possibile ricorrere al ravvedimento lunghissimo e ultrannuale poiché previsti solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Il nuovo ravvedimento

Con la riduzione alla metà della sanzione base (dal 30% al 15%) cambiano anche le sanzioni dovute per il ravvedimento. Pertanto alla luce delle predette novità, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per l’IMU e la TASI il nuovo ravvedimento prevedrà:

 

Nuovo ravvedimento alla luce della riforma dal 1° gennaio 2016
Tipologia Giorni di ritardo Sanzione
Ravvedimento sprint Entro 14 giorni dalla violazione 0,1% (cioè 1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve Entro 30 giorni dalla violazione 1,5% (cioè 1/10 del 15%)
Ravvedimento intermedio Entro 90 giorni dalla violazione 1,67% (cioè 1/9 del 15%)
Ravvedimento lungo Entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU 3,75% (cioè 1/8 del 30%

 

Il favor rei e la convenienza ad aspettare il 2016 per ravvedere il saldo IMU e TASI

Anche se la riforma del sistema sanzionatorio entrerà in vigore solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, troverà applicazione il principio del favor rei, con la conseguenza che il contribuente potrà beneficiare della sanzione ulteriormente ridotta per regolarizzare anche le violazioni commesse nel 2015.

Con riferimento al saldo IMU e TASI 2015, dunque, qualora il contribuente avesse omesso la scadenza del 16 dicembre, si aprono diversi convenienti scenari, sintetizzati nelle seguenti tabelle.

 

Soluzione Sanzione Vantaggio di aspettare il 2016
Ravvedersi entro il 23 dicembre 2015 In tal caso applicherà una sanzione massima dell’1,4% (cioè 0,2% per 7 giorni di ritardo) Se il contribuente volesse, ad esempio, ravvedersi il 24 dicembre (il ravvedimento sprint è possibile fino a 14 giorni dalla violazione, quindi, fino al 30 dicembre) dovrebbe applicare una sanzione pari a 1,6% (0,2% per 8 giorni), ciòè superiore a quella che applicherebbe aspettando il 2016 e ravvedendosi entro il 15 gennaio 2016.

 

Ravvedersi entro il 15 gennaio 2016 (entro 30 giorni dalla violazione) In tal caso applicherà la sanzione del ravvedimento breve e cioè dell’1,5%

Dunque, dalla tabella si evince che, dal 24 dicembre in poi per ravvedere il saldo IMU e TASI 2015 conviene aspettare il 2016 e beneficiare così delle nuove sanzioni.

Dopo il 15 gennaio 2016, egli potrà ravvedersi:

  • entro il 15 marzo 2016 (ravvedimento intermedio) con sanzione pari all’1,67%;
  • entro il 30 giugno 2016 (ravvedimento lungo) con sanzione pari al 3,75%.

 

Oltre, la sanzione, ovviamente occorre che egli versi l’importo omesso e gli interessi al tasso legale annuo per ciascun giorno di ritardo. Per il 2015 il tasso è fissato allo 0,5% (per il 2016 invece, lo si conoscerà ad inizio anno).

Per l’acconto, l’unica strada percorribile ad oggi per rimediare resta quella del ravvedimento lungo, e quindi eseguire il versamento omesso o insufficiente entro il 30 giugno 2016 con sanzione del 3,75%.

 

Esempio

Il sig. Mario non ha versato il saldo IMU 2015 con riferimento ad un secondo immobile e l’importo omesso ammonta ad euro 280,00 (codice catastale B963).

I° ipotesi

Decide di ravvedersi il 19 dicembre. In tal caso dovrà applicare le regole del ravvedimento attualmente in vigore e quindi versare:

  • saldo IMU = 280 euro;
  • sanzione = 0,6% (0,2% x 3 giorni di ritardo) = (280 x 0,6%) = 1,68;
  • interessi = [(280 x 0,5%) / 365] x 3 giorni di ritardo = 0,0.

II° ipotesi

Decide di ravvedersi il 29 dicembre. Anche in tal caso dovrà applicare le regole del ravvedimento attualmente in vigore e quindi versare (è ancora nei termini per il ravvedimento sprint):

  • saldo IMU = 280 euro;
  • sanzione = 2,6% (0,2% x 13 giorni di ritardo) = (280 x 2,6%) = 7,28;
  • interessi = [(280 x 0,5%) / 365] x 13 giorni di ritardo = 0,05.

III° ipotesi

Decide di ravvedersi l’11 gennaio 2016. In tal caso applicherà le nuove regole del ravvedimento (breve) e quindi verserà:

  • saldo IMU = 280 euro;
  • sanzione = (280 x 1,5%) = 4,20;
  • interessi (ipotizzando che il tasso legale del 2016 resti allo 0,5%) = [(280 x 0,5%) / 365] x 26 giorni di ritardo = 0,99.

Tra le tre ipotesi, si evince chiaramente che la seconda non è conveniente rispetto alle altre due.

 

17 Dic 2015

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