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Codice tributo per il credito Irap

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Come noto, l’art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta ai fini IRAP a favore dei soggetti che, nell’esercizio dell’attività, non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

L’agevolazione, spettante a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24).

A tal fine, recentemente, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 17.12.2015, n. 105/E ha istituito l’apposito codice tributo da riportare nel mod. F24.

 

Soggetti interessati

L’agevolazione in esame è riconosciuta ai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia:

  • società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;
  • imprese individuali e società di persone (snc, sas) incluse le società semplici;
  • banche ed altri enti / società finanziari;
  • imprese di assicurazione;
  • lavoratori autonomi, sia in forma individuale che associata;
  • produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli in regime di esonero (volume d’affari annuo non superiore a € 7.000).

Sono esclusi dal beneficio i soggetti la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo ex artt. 10 e 10-bis, D.Lgs. n. 446/97, ossia:

  • gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale;
  • le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Pubblici.

 

Requisiti

I predetti soggetti possono usufruire del credito d’imposta a condizione che non si avvalgano di lavoratori dipendenti.

In merito, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.6.2015, n. 22/E, sono esclusi i soggetti che utilizzano dipendenti:

  • a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata. Il beneficio pertanto non spetta sia in presenza di dipendenti a tempo determinato che indeterminato;
  • anche soltanto per un periodo nell’anno. In particolare l’agevolazione è esclusa anche con riferimento alla parte dell’anno caratterizzata dall’assenza di dipendenti.

 

Misura del credito

Il credito d’imposta in esame:

  • è riconosciuto, come disposto dal citato comma 21, in misura pari al “10% dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 446 del 1997”. Con riferimento all’imposta lorda sulla quale determinare il 10% si ritiene che la stessa sia individuata applicando l’aliquota alla base imponibile IRAP e pertanto che vada assunta al lordo delle detrazioni regionali e degli altri crediti d’imposta (ad esempio, credito d’imposta derivante dalla trasformazione dell’eccedenza ACE). Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • spetta dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

Utilizzo del credito

L’agevolazione in esame è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, nel limite annuo di € 700.000;
  • a decorrere dall’anno di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. Pertanto, poiché la dichiarazione relativa al 2015 va presentata, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30.9.2016, il credito d’imposta è utilizzabile dall’1.1.2016.

A tal fine, come accennato, con la citata Risoluzione n. 105/E è stato istituito il seguente codice tributo:

  • 3883IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

 

Detto codice va riportato nella sezione “Regioni” del mod. F24, indicando altresì il codice della Regione competente.

 

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il credito.

 

 

19 Gen 2016

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