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Esodati VII: istanze di accesso alla salvaguardia

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La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, commi da 265 a 270 contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti (precedenti all’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011) ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti.

OSSERVA –  Con questa settima operazione di salvaguardia salgono complessivamente a 172.466 i lavoratori tutelati, tenuti presenti i risultati provenienti dall’attività di monitoraggio e verifica relativa alle precedenti misure di salvaguardia.

 

Settima salvaguardia

È nostra cura informaLa che il vecchio sistema previdenziale (ante D.L. n. 201/2011) continua ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Settima salvaguardia

– Art. 1, co. 265 della L. n. 208/2015 –

Unità Categoria di lavoratori
6.300 (lett. a) Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della Manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011).

Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell’articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle salvaguardie di cui al presente comma.

9.000 (lett. b) Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
6.000 (lett. c) Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge.
2.000 (lett. d) Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge.
3.000 (lett. e) Con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

N.B. Le categorie di lavoratori di competenza delle DTL sono esclusivamente quelli individuati dalle lett. c), d) ed e) su riportati, mentre quelle di competenza dell’INPS sono quelli contenuti nelle lett. a) e b).

 

Presentazione istanze

I lavoratori salvaguardati individuati nelle lett. c) d) ed e) dell’art. 1, co. 265 dovranno presentare istanza di accesso alla DTL competente, entro il 1° marzo 2016, in base alle seguenti modalità.

Soggetti di cui alla lettera c) L’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli art. 410 , 411 e 412-ter del Codice di procedura civile deve essere presentata presso la DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti.

Negli altri casi, l’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore.

Soggetti di cui alla lettera d) L’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza dell’istante.
Soggetti di cui alla lettera e) L’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

 

SOGGETTI ABILITATI ALL’INVIO DELL’ISTANZA

La trasmissione delle istanze, come tra l’altro previsto per le precedenti salvaguardie, potrà avvenire direttamente dall’interessato o dai soggetti abilitati (es. patronati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti):

  • all’indirizzo Pec delle competenti DTL (es. dtl.romaec.lavoro.gov.it);
  • all’indirizzo di posta elettronica dedicato;
  • ovvero tramite raccomandata A/R.

 

CONTENUTO DELL’ISTANZA

L’istanza di accesso dovrà contenere:

  1. gli elementi identificati del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale);
  2. gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi.
NOTA BENE – In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento d’identità. Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS.

 

Inoltre, ad integrazione dei suddetti documenti Le ricordiamo che:

  1. i soggetti di cui alla lett. c) dovranno produrre:
  • apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011;
NOTA BENE – Tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 

  1. i soggetti di cui alla lett. d) dovranno produrre:
  • apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’art. 42, co. 5 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001), con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo;
  1. i soggetti di cui alla lett. e) dovranno produrre:
  • apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
  • copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

 

19 Gen 2016

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