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Comunicazione IVA. La raccolta dei dati per la compilazione

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Entro il 29.02.2016 va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA relativa al 2015.

Nella Comunicazione in esame vanno riepilogate le risultanze relative al 2015 delle liquidazioni:

  • periodiche;
  • o annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche);

al fine di determinare l’IVA a debito o a credito.

La Comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa. Infatti, l’obiettivo dell’adempimento è quello di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.

La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

 

ATTENZIONE – L’OMESSA PRESENTAZIONE ENTRO IL 29/2 NON È RAVVEDIBILE, infatti alla luce di quanto sopra si richiama quindi l’attenzione circa il fatto che la mancata presentazione entro il 29/2 della comunicazione equivale ad un omesso adempimento, il quale comporta:

¨  sanzioni irrogabili da parte dell’Amministrazione Finanziaria (alla violazione per omessa comunicazione, infatti,  va applicata una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, limiti così modificati dal D.Lgs. 158/2015 e previsti dall’art. 11 D.Lgs. 471/97 e non quelle per omessa o infedele dichiarazione);

¨  l’impossibilità di poter utilizzare il ravvedimento operoso, strumento, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, non applicabile per violazioni relative alla Comunicazione IVA.

 

NOTA BENE – Poiché non è possibile rettificare o integrare la comunicazione dati IVA già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

 

Soggetti tenuti alla presentazione

Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta:

  • titolari di partita Iva persone fisiche con volume d’affari conseguito nell’anno 2015 di riferimento superiore a 25.000 euro;
  • titolari di partita Iva persone giuridiche indipendentemente dal volume d’affari conseguito nell’anno 2015 di riferimento;

ed entrambi (soggetti di cui al punto A e di cui al punto B) tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, ciò anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.

 

Soggetti esclusi dalla presentazione

Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell’art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 78/09:

contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:

  • i contribuenti che per l’anno solare hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’ 10 del DPR n. 633/72 (l’esonero compete anche ai contribuenti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis, ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72), salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie; l’esonero, infatti, non si applica se il contribuente ha registrato operazioni INTRACOMUNITARIE (art.48 co.2 del DL 331/93);
  • i produttori agricoli in regime di esonero, di cui all’art. 34, c. 6 del DPR n. 633/72, sempreché nell’anno d’imposta di riferimento abbiano avuto un volume d’affari inferiore ad €7.000;
  • gli esercenti di giochi o intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva (art. 74 co. 6 del DPR 6337/2);
  • le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, a condizione che nel 2014 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA (Circ. 26/E/85 e Circ. 72/E/86);
  • i soggetti passivi UE che nel 2014, nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA relativamente a tutti i proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;
  • i soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia con le modalità ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 (non identificati in un altro Stato UE) per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi;

I soggetti di cui all’art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;

I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

Le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d’affari inferiore o uguale ad €25.000;

I soggetti che in luogo della comunicazione dati IVA hanno presentato entro il 29/2/2016 la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma.

 

Questi soggetti:

  • se hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente devono assumere come riferimento il volume d’affari realizzato nel periodo ragguagliato ad anno (M. n.98/00);
  • se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi dell’art.36 del DPR n.633/72, devono far riferimento al volume d’affari complessivo, comprendendovi anche le attività per le quali è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva (C.M. n.113/00). I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello. Per determinare il superamento del limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero;

Le persone fisiche che nel 2015 si avvalgono del vecchio regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011) (d. “NUOVI MINIMI”);

Le persone fisiche che nel 2015 si avvalgono del nuovo regime forfetario ex L. 190/2014.

 

11 Feb 2016

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