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Credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere

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L’Art. 10 del D.L. 31 maggio 2014 n°83 recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” prevede al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto e per i due successivi, per le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta relativi al 2014, 2015 e 2016.

 

Nota beneDefinizione struttura alberghiera – Per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 01.01.2016

Il credito d’imposta a favore delle strutture ricettive alberghiere, introdotto dall’articolo 10 del D.L. 83/2014, è fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia. In caso contrario il versamento è scartato. È la “regola” numero uno del Provvedimento del 14 gennaio 2016, con il quale l’Agenza delle Entrate, come richiesto dal Decreto Mibac del 7 maggio 2015, applicativo della norma, definisce modalità e termini di fruizione del beneficio.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse. Con le stesse modalità telematiche, lo stesso Ministero comunica all’Agenzia delle Entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo all’Agenzia delle Entrate.

Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito riconosciuto alla struttura alberghiera, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

10 Feb 2016

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