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ASDI: casi di compatibilità e incompatibilità

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Il Decreto 29 ottobre 2015, che dà attuazione all’art. 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, all’articolo 4 prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015.

 

Articolo 4 del D.Lgs. n. 22/2015Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza
Comma 1 “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l’ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015”.

Comma 2 “Le comunicazioni di inizio di un’attività lavorativa subordinata, di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, di cui, rispettivamente, all’art. 9, comma 2, e all’art. 10, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 22 del 2015, sono rese nei medesimi termini ivi previsti anche nel caso in cui l’attività sia avviata da altri componenti il nucleo familiare”.

Comma 3 “Fermi restando i limiti di compatibilità di cui al comma 1, il reddito annuo previsto comunicato all’INPS ai sensi del comma 2 è utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell’ISEE, di cui al medesimo art. 2, comma 1, lettera d), è aggiornato dall’INPS sostituendo il reddito annuo previsto oggetto della comunicazione a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria”.

 

Compatibilità con lavoro subordinato

Laddove il beneficiario dell’ASDI intraprendesse una nuova attività di lavoro subordinata, si possono configurare le seguenti fattispecie:

  1. in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione (attualmente pari ad euro 8.000,00) e durata dell’attività superiore a 6 mesi si ha la decadenza dalla prestazione;
  2. in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione con durata dell’attività lavorativa non superiore a 6 mesi l’ASDI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo ancora spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa;
  3. in caso di reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Compatibilità con lavoro autonomo o di impresa

In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.

 

NOTA BENE – In tal caso, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita autodichiarazione (tramite il modello ASDI-com) concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione, il lavoratore è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell’attività lavorativa in argomento.

 

Compatibilità/incompatibilità trattamenti pensionistici

La percezione dell’ASDI è compatibile con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno o indennità a cieco civile;
  • assegno o indennità a sordomuti;
  • indennità’ Legge n. 448 del 2001 e Legge n. 350 del 2003;
  • assegno o indennità’ a invalidi civili;
  • pensione ai superstiti;
  • pensione di guerra;
  • pensione facoltativa;
  • rendite vitalizie da infortunio;
  • pensione a carico di Stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
  • pensione a carico dell’assicurazione di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • pensione privilegiata tabellare, quale ad esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo.

Di converso, il beneficiario dell’ASDI decade dalla prestazione nelle ipotesi in cui divenga titolare dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno sociale;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità/anticipata;
  • pensione di inabilità.

 

Opzione ASDI-pensione di invalidità

Le ricordiamo, infine, che laddove i lavoratori fruiscono di un assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, possono optare tra tali trattamenti e quelli di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Tale facoltà di opzione è stata resa possibile grazie alla sentenza n. 234/2011 della Corte Costituzionale, recepita dall’INPS con Circolare n. 138/2011, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che non riconoscevano il predetto diritto.

Alla luce della suddetta sentenza possono verificarsi i seguenti due casi:

  1. se il richiedente dell’ASDI è già titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, in sede di presentazione della domanda, dovrà optare per l’erogazione dell’ASDI;
  2. qualora, invece, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, intervenga nel corso della percezione dell’ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni.

 

09 Mar 2016

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